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Sentenza

Sentenza n. 2713/2026 - Milano, Sezione 1

per a)ordinare al MIM l’ottemperanza alla sentenza n. 308/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio il 10/05/2024 nel procedimento RG n. 1386/2023, disponendo di provvedere alla attivazione, in favore del ricorrente della carta elettronica spettante accreditandovi la somma di € 1.500,00, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario “ad acta” affinché provveda in via sostitutiva; c) con vittoria di spese e onorari da distrarre in favore dei procuratori costituiti.

Giustizia amministrativa202504353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 308/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per tre annualità, per complessivi euro 1.500,00, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta elettronica, oltre alle spese di lite. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 29 gennaio 2025, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla decisione. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni per l'adempimento era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo al ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente e gli interessi indicati nel titolo esecutivo. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con termine di 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà utilizzare, in caso di insufficienza dei fondi dell'Amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato e non spontaneamente adempiuta dall'amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specificamente richiamata per la decisione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, nell'esecuzione commissariale e in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato con riguardo alla maggiorazione mediante interessi o rivalutazione delle somme spettanti dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un'amministrazione statale quando una sentenza passata in giudicato, anche pronunciata dal giudice ordinario in materia di lavoro, impone all'amministrazione un obbligo puntuale di pagamento o di attribuzione di un beneficio e l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
  • Per l'esecuzione di un titolo giudiziale comportante il pagamento di somme da parte di un'amministrazione statale, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per l'attivazione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dipendente pubblico e, quando è già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere remunerato con un compenso commissariale.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, l'esecuzione commissariale di un obbligo pecuniario può avvalersi dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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