Cassazione Penale, Sentenza n. 24114/2024 del 18/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Moretti impugnava la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di furto aggravato (artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, c.p.) riducendo la pena. Il ricorrente deduceva che, per effetto del d.lgs. 10/10/2022 n. 150, il reato era divenuto procedibile a querela e che la persona offesa aveva solamente sporto denuncia senza presentare querela entro il termine previsto; la Corte d'appello non aveva affrontato tale eccezione e non aveva dichiarato l'improcedibilità per difetto di querela. Il ricorrente sollevava inoltre censure sul trattamento sanzionatorio (diminuzione della pena di soli 2 mesi), ma la Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondante e assorbente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo applicabile retroattivamente la disciplina sopravvenuta più favorevole in tema di procedibilità: il d.lgs. n. 150/2022 ha reso il furto procedibile a querela (con le eccezioni indicate), e l'art. 85 del decreto ha previsto il termine per la presentazione della querela decorrente dall'entrata in vigore. Dagli atti è emerso che la persona offesa non ha mai presentato querela (solo denuncia). Poiché il termine per la querela è decorso senza prova della sua presentazione, la Corte ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata (art. 620 c.p.p.), assorbendo il secondo motivo.
Norme richiamate
art. 624 c.p. e art. 625, comma 1, n. 2, c.p.
Norme sostanziali che definiscono il reato di furto e le aggravanti; la qualificazione del fatto ai sensi di queste disposizioni è rilevante per determinare il regime di procedibilità applicabile.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)
Ha modificato il regime di procedibilità del furto prevedendo la procedibilità a querela per le fattispecie indicate, con esclusione di alcune ipotesi aggravate; la modifica è applicata retroattivamente se più favorevole al reo.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 85
«Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine di presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».
Stabilisce il termine per la presentazione della querela nei reati divenuti procedibili a querela per effetto della nuova disciplina; non impone un obbligo di avviso alla persona offesa, salvo casi particolari (es. indagato sottoposto a misura cautelare con termine più breve e obbligo di ricerca da parte dell'autorità giudiziaria).
Prevede la declaratoria di improcedibilità quando manca la condizione di procedibilità; tale declaratoria deve essere pronunciata immediatamente in ogni stato e grado del processo.
art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata quando, tra l'altro, l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di condizione di procedibilità.
Massime di principio
- La modifica del regime di procedibilità introdotta da norma sopravvenuta più favorevole al reo si applica retroattivamente anche al regime della procedibilità; se il reato diventa procedibile a querela e la querela non è stata presentata nei termini, l'azione penale è improcedibile.
- La mancata presentazione della querela (p. es. quando la persona offesa ha solo sporto denuncia) è idonea a determinare l'improcedibilità dell'azione se il termine previsto dalla disposizione transitoria è trascorso senza prova della querela.
- L'autorità giudiziaria non è tenuta, in generale, a notificare alla persona offesa l'entrata in vigore della nuova disciplina né a svolgere indagini per accertare l'eventuale sopravvenuta querela, salvo l'ipotesi specifica in cui sia previsto un termine più breve per la querela (es. quando vi sia un indagato o imputato sottoposto a misura cautelare, in cui l'autorità deve effettuare ricerche).
- La declaratoria di improcedibilità per difetto di querela deve essere pronunciata immediatamente in qualunque stato del processo; se riconosciuta in Cassazione la sentenza viene annullata senza rinvio.
- Quando si valuti la procedibilità dopo una modifica normativa, è fondamentale verificare negli atti la presenza effettiva della querela (e non solo della denuncia) entro i termini dettati dalla norma transitoria.
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