Cassazione Penale, Ordinanza n. 15207/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la motivazione della sentenza d'appello sul trattamento sanzionatorio e sull'aumento per i reati in continuazione era congrua e logicamente sufficiente. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata in appello; al ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 25/03/2025, deducendo vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. In particolare ha contestato la misura dell'aumento di pena per i reati unificati dalla continuazione, e segnatamente l'entità della pena inflitta per la cessione continuata di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e per il reato di lesioni. Secondo la Corte, il ricorso era manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza impugnata aveva già indicato gli elementi ritenuti rilevanti ai fini della commisurazione della pena e dell'aumento per la continuazione, valorizzando la gravità dei fatti, la reiterazione delle cessioni di diverse sostanze per un significativo lasso temporale e la gravità delle lesioni, con aumento ritenuto medio e non riconducibile al cumulo materiale.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma richiamata per descrivere il reato di cessione continuata di sostanze stupefacenti oggetto della pena contestata nel ricorso.
La Corte ribadisce che, nella commisurazione della pena, il giudice deve indicare gli elementi ritenuti rilevanti tra quelli relativi alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere, senza dover esaminare tutti i criteri previsti dalla norma.
Richiamato implicitamente nel riferimento alla continuazione e all'aumento di pena per i reati satellite; l'aumento può essere motivato sinteticamente purché sia chiaro il riferimento ai fatti commessi, alla loro gravità e alla pena base virtuale.
Massime di principio
- In tema di commisurazione della pena, la motivazione è sufficiente quando il giudice di merito indichi, anche sinteticamente, gli elementi ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p., senza essere tenuto a prendere in esame in modo analitico tutti i criteri normativi.
- Il ricorrente non può utilmente dedurre vizio di motivazione sulla pena quando la sentenza impugnata abbia già esplicitato le ragioni della quantificazione sanzionatoria e della scelta degli elementi valorizzati, purché la motivazione sia non illogica e coerente.
- L'aumento di pena per la continuazione è legittimamente motivato in modo sintetico quando il giudice faccia riferimento al numero dei fatti, alla loro gravità e alla pena che sarebbe applicabile autonomamente a ciascun reato.
- In sede di legittimità non è richiesto il cumulo materiale dei reati in continuazione; l'aumento deve essere calibrato in modo congruo rispetto alla pluralità e alla gravità dei reati satellite.
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