Cassazione Civile, Ordinanza n. 01785/2026 del 26/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla vicenda di un terreno privato ricompreso in un piano di lottizzazione approvato dal Comune. A seguito di indagini penali sulla lottizzazione abusiva, l'area fu sequestrata e poi confiscata, con trasferimento al patrimonio comunale e trasformazione in parco pubblico; il proprietario deduceva che la sequenza fosse stata resa possibile da provvedimenti comunali illegittimi e colposi, chiedendo il risarcimento del danno da indisponibilità del fondo, la restituzione del bene e il ripristino dello stato dei luoghi. Il giudizio fu poi proseguito dall'erede. In primo grado il tribunale ritenne cessata la materia del contendere sulla restituzione, in ragione della revoca della confisca disposta dal giudice penale, e condannò il Comune al risarcimento del danno da indisponibilità del suolo, escludendo però il nesso causale tra la condotta comunale e il periodo precedente alla declaratoria di illegittimità della confisca da parte della CEDU. In appello il Comune ottenne la declaratoria di nullità della sentenza per asserita ultrapetizione, perché il tribunale avrebbe deciso su una causa petendi diversa; la Corte territoriale ritenne inoltre cessata la materia del contendere anche sulla domanda di restituzione, reputando non proposta una domanda di riduzione in pristino. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che non vi era extrapetizione, perché la domanda originaria aveva ad oggetto il danno da perdita della disponibilità del fondo e i fatti posti a base della decisione erano stati tutti allegati; 2) violazione degli artt. 40 e 41 c.p. e dell'art. 2043 c.c. quanto all'esclusione del nesso causale per il periodo 2001-2009; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e, in sostanza, dell'art. 112 c.p.c., perché la domanda di restituzione implicava anche il ripristino dello status quo ante e non poteva dirsi soddisfatta dalla sola revoca della confisca; 4) omessa pronuncia sulla censura appello relativa al mancato ristoro del periodo tra confisca e sentenza CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il quarto e inammissibile per difetto di interesse il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione. La Corte ha escluso l'extrapetizione: il tribunale aveva deciso su una domanda di risarcimento da perdita della disponibilità del fondo già ritualmente allegata, e aveva solo attribuito rilievo giuridico diverso ai fatti dedotti, senza introdurre un'azione diversa o fatti nuovi. Ha inoltre affermato che la domanda di restituzione dell'immobile, anche se formulata come risarcimento in forma specifica, comprende necessariamente il ripristino dello status quo ante; perciò la sola revoca della confisca non esauriva l'interesse ad agire quanto alla riduzione in pristino, soprattutto perché il provvedimento penale costituiva al più titolo esecutivo per il rilascio, non per lo smantellamento delle opere e il ripristino dell'area. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare l'appello alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Corte.
Norme richiamate
il divieto di ultrapetizione impedisce di decidere su un'azione diversa, attribuire un bene diverso o porre a base della decisione fatti non introdotti; non impedisce però la diversa qualificazione giuridica della domanda e la decisione fondata su fatti allegati e provati, anche con ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte
richiamato solo come base testuale impropriamente invocata dal ricorrente per censurare la pronuncia sulla cessazione della materia del contendere; la Corte ha ricondotto la doglianza, in sostanza, all'art. 112 c.p.c.
invocato insieme all'art. 41 c.p. per contestare l'esclusione del nesso causale tra condotta del Comune e confisca; il motivo è stato però dichiarato inammissibile per difetto di interesse
invocato insieme all'art. 40 c.p. per il tema del nesso causale; non esaminato nel merito per difetto di interesse
richiamato nel motivo sul nesso causale e sulla responsabilità aquiliana del Comune; la Corte non è entrata nel merito perché il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse
la revoca della confisca ha fatto venir meno l'interesse solo rispetto alla domanda di rilascio/restituzione del possesso, non rispetto alla domanda di riduzione in pristino
le precisazioni formulate in corso di causa sulla restituzione nello stato originario sono state considerate mera specificazione della domanda già proposta
il provvedimento penale di revoca della confisca è stato ritenuto titolo esecutivo idoneo per il rilascio, evitando la necessità di un nuovo giudizio civile solo per ottenere un titolo
il giudice dell'esecuzione, in caso di titolo per il rilascio, può ordinare solo lo sgombero dei beni mobili e non la riduzione in pristino dell'area
art. 6 CEDU
richiamato nel quadro fattuale per la declaratoria di illegittimità della confisca da parte della Corte EDU
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
richiamato nel quadro fattuale per la declaratoria di illegittimità della confisca da parte della Corte EDU
Massime di principio
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non richiede una sovrapponibilità letterale tra domanda e decisione: il giudice può qualificare diversamente la domanda e fondare la condanna su una diversa ragione giuridica, purché i fatti posti a base della decisione siano stati ritualmente allegati e provati e l'azione resti la stessa.
- Vi è ultrapetizione solo se il giudice decide su un'azione diversa, attribuisce un bene diverso da quello domandato o fonda la decisione su fatti non introdotti nel processo; non vi è ultrapetizione quando muta soltanto il profilo giuridico dell'illiceità.
- La domanda di restituzione di un immobile sottratto comprende, per implicazione necessaria, la richiesta di ripristino dello status quo ante; la precisazione in corso di causa degli specifici obblighi di fare necessari al ripristino non integra domanda nuova.
- La revoca penale della confisca può eliminare l'interesse alla sola restituzione/rilascio del bene, ma non esclude l'interesse alla riduzione in pristino se il bene nel frattempo sia stato modificato dal soggetto che lo deteneva.
- Un provvedimento del giudice penale che revoca la confisca può costituire titolo esecutivo per il rilascio, ma non legittima il giudice dell'esecuzione a disporre attività ulteriori come lo smantellamento delle opere e il ripristino materiale del bene.
- Se una censura è stata dichiarata assorbita e tale statuizione non è impugnata, le ulteriori argomentazioni spese dal giudice di merito su quel punto restano tamquam non essent e non richiedono autonoma impugnazione per essere rimosse.
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