Cassazione Penale, Sentenza n. 32669/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: (1) censura dell'applicazione dell'aggravante speciale di cui all'art.589-ter c.p., sostenendo che l'allontanamento non era idoneo a ostacolare l'identificazione (poiché il veicolo era rimasto sul posto) e che mancava l'elemento soggettivo della volontà di darsi alla fuga; (2) censura per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art.62-bis c.p., deducendo che vi era una certificazione del SERT attestante l'inizio di un percorso terapeutico non adeguatamente valutata dal giudice d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: trattandosi di doppia conforme, la valutazione deve tener conto congiunto delle decisioni di primo e secondo grado; le censure del ricorrente riproponevano fattispecie di merito già esaminate dalla Corte territoriale senza individuare profili di diritto correttamente deducibili in sede di legittimità. Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento dell'aggravante ex art.589-ter c.p., avendo il ricorrente omesso di fornire le proprie generalità, allontanandosi e tentando di nascondersi nonostante il veicolo fosse rimasto, condotta ritenuta idonea a ostacolare l'identificazione; inoltre la giurisprudenza consente di considerare perfezionata l'aggravante anche quando il conducente si allontana o non si staziona sul posto fino all'arrivo degli operanti. Sul secondo motivo, il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo in mancanza di elementi positivi probatori efficaci (la sola certificazione del SERT non è stata ritenuta sufficiente), inoltre rilevavano la gravità del fatto e i precedenti penali. Conseguenze pratiche: confermata la condanna di primo grado (8 anni, 10 mesi, 20 giorni) e la revoca della patente; dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese del giudizio di legittimità alle parti civili (liquidate nel dispositivo).
Norme richiamate
Fattispecie di omicidio stradale; qui applicata per il decesso causato dalla guida con negligenza, imprudenza e in violazione delle norme del Codice della Strada.
Aggravante speciale collegata all'omissione di fermarsi e all'allontanamento dopo un sinistro: la Corte ha interpretato la norma come integrata anche dalla condotta di allontanarsi senza fornire generalità o tentando di nascondersi, e ciò anche se il veicolo è rimasto sul luogo; la sola sosta momentanea non esclude l'aggravante se non vengono comunque rese le generalità o se si pone in essere condotta idonea a ritardare l'identificazione.
art.186, comma 2, lett.b) d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Norma sul comportamento in stato di ebbrezza al volante richiamata a fondamento delle violazioni del Codice della Strada rilevate negli accertamenti (tasso alcolemico 0,96 g/l).
artt. 141, comma 3; 142; 143, comma 1; 146, comma 1; 172 Cod.strada
Disposizioni del Codice della Strada le cui violazioni (es. limiti di velocità, manovre pericolose) sono state ritenute elementari della condotta colposa e pericolosa che ha portato al sinistro.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ribadito che il loro riconoscimento richiede prova di elementi positivi che giustifichino il beneficio; la mera autocertificazione o una singola attestazione di inizio trattamento (SERT) non è sufficiente a dimostrare cambiamento personale rilevante.
art.189, comma 6 Cod.strada (giurisprudenza richiamata)
La giurisprudenza formatasi su questa norma è stata utilizzata analogicamente per valutare l'idoneità della condotta di fuga a ostacolare l'identificazione; la Corte ha richiamato precedenti che ammettono l'assorbimento della condotta di fuga nella nuova fattispecie complessa risultante dal combinato artt.589-bis e 589-ter c.p.
Principio della "doppia conforme" (giurisprudenza della Cassazione)
Principio secondo cui le decisioni di primo e secondo grado vanno lette congiuntamente e integrano la motivazione complessiva, limitando l'intervento della Cassazione quando la valutazione discende da accertamenti di fatto condivisi.
Massime di principio
- L'aggravante ex art.589-ter c.p. può essere riconosciuta anche quando il conducente si allontana senza fornire le proprie generalità o tenta di nascondersi, indipendentemente dal fatto che il veicolo sia rimasto sul luogo; conta l'idoneità della condotta a ritardare l'identificazione.
- Una breve distanza percorsa prima dell'essere rinvenuti non esclude necessariamente la volontà di darsi alla fuga: il comportamento complessivo (omissione di fornire generalità, tentativo di nascondersi, mancata assistenza) è decisivo per il giudizio sull'elemento soggettivo.
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario produrre elementi positivi e specifici che dimostrino un mutamento della personalità o altre circostanze favorevoli; documenti generici o una semplice certificazione di avvio terapeutico possono essere insufficienti.
- In Cassazione non è possibile limitarsi a sollevare questioni di fatto già decise dal giudice di merito; il ricorso deve evidenziare errori di diritto o vizi logico-giuridici non risolvibili con una rinnovata valutazione probatoria.
- Quando si contesta l'applicazione di aggravanti connesse all'omissione di soccorso o alla fuga, è utile dimostrare concretamente che l'identificazione sarebbe stata comunque immediata (es. presenza di terzi in grado di identificare il conducente, dati inequivocabili sul veicolo collegabili al soggetto) o che il comportamento non ha effettivamente ostacolato gli accertamenti.
- La formula della "doppia conforme" rafforza l'importanza della motivazione congiunta di primo e secondo grado: per vincere in Cassazione occorre dimostrare specifici vizi di diritto nella motivazione, non semplicemente proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
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