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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30309/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Brajdic impugna l'ordinanza del 20/09/2021 del Tribunale di Monza che ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra due distinti gruppi di reati-associazione per delinquere: 1) reati commessi dal 15/12/2010 al 28/10/2011 e giudicati dalla Corte d'appello di Venezia (tra cui furti, ricettazione, violazioni con base operativa a Padova/Lungargine San Lazzaro); 2) reati commessi dal 29/11/2012 al 14/01/2014 e giudicati dalla Corte d'appello di Trento (sez. dist. Bolzano) con base operativa a Giovo/San Michele all'Adige. Il ricorrente sosteneva la sussistenza della continuazione per la persistenza del medesimo disegno criminoso, anche alla luce della mobilità dei partecipi di etnia rom e dell'asserita prosecuzione dell'associazione sub 1 fino al 2014.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione, che aveva individuato differenze temporali e territoriali significative, composizioni parzialmente diverse degli sodalizi, modalità esecutive e finalità diverse (es. presenza di rapina aggravata con armi nel secondo sodalizio ma non nel primo), e quindi l'assenza degli elementi indicativi di un "medesimo disegno criminoso" richiesti per la configurabilità della continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. Per tali ragioni la Corte ha confermato il rigetto della domanda e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'erogazione di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    La continuazione richiede l'unicità del disegno criminoso; non basta la mera coincidenza tipologica dei reati: occorre valutare natura dei sodalizi, operatività concreta e continuità temporale per accertare un unico momento deliberativo e la sua attuazione.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente al giudice dell'esecuzione di pronunciare sulla applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva; la richiesta può essere rigettata se non risultano provati gli elementi fattuali che giustificano la continuazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese del procedimento e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma determinando l'ammenda in euro 3.000,00.

  • art. 416 cod. pen. e correlati (416, 624, 625, 624-bis, 628, 582, 585, 576, 495, 648 e disposizioni di legge richiamate)

    Articoli che individuano le fattispecie penali oggetto dei giudizi di merito; la sentenza utilizza il contenuto delle pronunce di merito basate su tali norme per valutare la natura e le modalità delle associazioni e dei reati contestati.

Massime di principio

  • La continuazione (art. 81 c.p.) non si verifica automaticamente per la mera presenza di reati simili: il giudice deve accertare un "medesimo disegno criminoso" attraverso l'analisi della temporalità, della territorialità, della composizione dei sodalizi e delle modalità esecutive.
  • Differenze significative nella base operativa, nella composizione degli associati o nelle modalità esecutive (es. presenza/assenza di reati particolarmente gravi come rapina con armi) sono elementi ostativi alla configurazione della continuazione.
  • La mobilità geografica o abitudini culturali dei partecipi (es. persone di etnia che si spostano frequentemente) non sono di per sé sufficienti a dimostrare la continuità del disegno criminoso; occorre prova concreta di un unico progetto criminoso e della sua persistenza.
  • Quando esistono sentenze di merito che descrivono sodalizi differenti (stessa natura di reato ma diversa operatività), il giudice dell'esecuzione può legittimamente rigettare la richiesta di continuazione se la lettura complessiva delle sentenze non evidenzia elementi di unitarietà.
  • In sede di sindacato sulla motivazione del giudice dell'esecuzione la Cassazione richiede che la decisione non sia apodittica o manifestamente illogica; una motivazione chiara che esamini i fattori tipici (tempo, luogo, persone, modalità) è sufficiente per respingere la pretesa di continuazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per motivi procedurali o di carenza probatoria sulla continuazione, il ricorrente può essere condannato alle spese e a un'ammenda alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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