Cassazione Civile, Ordinanza n. 17788/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società destinataria, di un'ingiunzione per il pagamento di tariffe relative a controlli sanitari veterinari per gli anni 2010 e 2011, richieste in base all'art. 1 del d.lgs. n. 194/2008 e ritenute dalla contribuente in contrasto con la normativa comunitaria. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto sia l'appello principale dell'Agenzia sia l'appello incidentale della società, confermando la decisione di primo grado, ma con una motivazione sostanzialmente assente. L'Agenzia ricorre per cassazione denunciando la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 360, n. 4, c.p.c., per mancanza assoluta di motivazione. La società controricorrente eccepisce l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, osservando che l'atto conteneva gli elementi necessari a comprendere oggetto della controversia e censure, in modo sintetico ma chiaro. Nel merito ha accolto l'unico motivo, rilevando che la sentenza della CTR si limitava a dichiarare il rigetto degli appelli senza svolgere alcun percorso argomentativo, con motivazione del tutto inesistente e quindi inferiore al "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro della nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza
utilizzato come motivo di ricorso per cassazione per nullità della sentenza
art. 111, comma 6, Cost.
indicato come parametro del minimo costituzionale della motivazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per affermare che la mancanza assoluta di motivazione determina nullità della sentenza
art. 1 del d.lgs. n. 194/2008
richiamato come base normativa delle tariffe per controlli sanitari veterinari oggetto dell'ingiunzione
Massime di principio
- La motivazione della sentenza deve consentire di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; il mero dispositivo di rigetto, privo di argomentazione, integra nullità per mancanza assoluta di motivazione.
- La violazione del requisito motivazionale rileva come nullità della sentenza quando la motivazione è del tutto inesistente, apparente, irriducibilmente contraddittoria o perplessa/incomprensibile, ossia al di sotto del minimo costituzionale.
- Nel giudizio di cassazione, le eccezioni di inammissibilità per difetto di specificità devono essere respinte se il ricorso contiene comunque gli elementi essenziali per individuare oggetto della controversia e censure, senza necessità di un autonomo scrutinio degli atti.
- Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere un riesame del merito, ma può condurre alla cassazione quando manchi del tutto la motivazione richiesta quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale.
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