Cassazione Penale, Sentenza n. 16945/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne pronunciate in appello per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e reati connessi (lesioni aggravate, travisamento), deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge. Le censure principali riguardano: a) la presunta errata qualificazione come resistenza attiva invece che passiva di talune condotte e la supposta massificazione del fatto collettivo senza adeguata individuazione del contributo causale del singolo; b) la mancata motivazione sul riconoscimento della responsabilità da posizione/di direzione (art. 112 cod. pen.) e sul dolo individuale vs. mero rischio accettato; c) l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 339 (commi 2-3) e dell'aggravante comune dell'art. 61, n. 10; d) l'omessa o insufficiente valutazione delle scriminanti (art. 393-bis e putativa art. 59, co. 4), e della particolare tenuità o della circostanza attenuante del particolare valore morale e sociale (art. 62, n. 1); e) travisamento probatorio su singole posizioni (es. uso di megafono, walkie-talkie, lancio di oggetti) e mancata applicazione di benefici processuali/sostitutivi della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito i fatti e richiamato la motivazione di merito, rigetta la maggior parte dei ricorsi e conferma le condanne per i reati principali (resistenza aggravata e, in parte, lesioni) nei confronti degli imputati, ritenendo legittime le valutazioni di merito circa la dinamica concitata e unitaria degli eventi. Tuttavia la Cassazione accoglie parzialmente alcune doglianze: 1) annulla e rinvia alla Corte d'appello la parte della sentenza relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale (art. 62, n. 1) per Giovanni Marco De Pieri, Tommaso Falchi, Stefano Caselli, Christopher Ceresi, Stefano Re, Domenico Mucignat, Tommaso Cingolani e Kingsley Ozigbo, disponendo che il giudice di rinvio valuti correttamente la dimensione soggettiva della circostanza; 2) esclude l'aggravante di cui all'art. 61, n. 10 (aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale) rispetto alle lesioni contestate a Falchi e Ozigbo, ritenendo la sovrapposizione con il reato di resistenza e la duplicazione di valutazione non consentite; 3) dichiara estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 5, L. 22/05/1975, n. 152 (travissamento) nei confronti di Daniele Sciampa e Tommaso Falchi e, conseguentemente, annulla senza rinvio la condanna limitatamente a tale capo; 4) ridetermina la pena di Falchi eliminando l'aumento per continuazione conseguente all'annullamento del capo d, portandola a un anno di reclusione. Per il resto (compresi riconoscimenti di responsabilità individuale e rigetto delle scriminanti putative e dell'attenuante della particolare tenuità ove non provata), i ricorsi sono stati respinti.
Norme richiamate
Norma sulla resistenza a pubblico ufficiale; la Corte conferma la configurazione del reato per i fatti occorsi durante lo sgombero e la responsabilità concorsuale di più persone in presenza di contributi causali rilevanti
art. 339 cod. pen. (commi 2 e 3)
Aggravante per la commissione del reato in concorso di più persone e per il lancio di oggetti; la Corte di merito ha correttamente ritenuto integrati gli elementi per l'applicazione dell'aggravante in relazione al contesto unitario e numeroso
artt. 582, 583, 585, 576 cod. pen.
Norme in tema di lesioni personali e aggravanti; la Cassazione ha confermato condanne per lesioni ma ha escluso, per taluni profili, la sovrapposta aggravante dell'art. 61, n. 10
Norma sul travisamento; la Cassazione ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato a Sciampa e Falchi, rideterminando le conseguenze penali
Cause di giustificazione per atti del pubblico ufficiale arbitrari: la Corte esclude l'applicabilità nel caso concreto, ritenendo proporzionata l'azione di polizia e non configurabile la scriminante putativa
Circostanza attenuante del motivo di particolare valore morale o sociale; la Cassazione ritiene che la motivazione di merito sia viziata e rinvia perché il giudice valuti correttamente la dimensione soggettiva e l'effettivo apprezzamento sociale del valore invocato
Aggravante per aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale; la Corte di Cassazione esclude la sua applicazione al reato di lesioni quando concorra con il reato di resistenza, per evitare duplicazione di valutazione (bis in idem sostanziale)
Concorso di persone nel reato; la sentenza richiama il principio che il contributo individuale, materiale o morale, deve avere efficacia causale valutata ex post, e giustifica la responsabilità concorsuale nella fattispecie
Errore su fatto che avrebbe giustificato la condotta (scriminante putativa); la Cassazione esclude la sua applicabilità poiché, anche se vi fossero trattative con il Comune, l'errore sarebbe di diritto, non di fatto
Particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto non applicabile la particolare tenuità per i casi in cui il travisamento sia idoneo a ostacolare il riconoscimento, ma ha dichiarato la prescrizione ove pertinente
artt. 157 e 161 cod. pen.; legge 23/06/2017 n. 203; L. 09/01/2019 n. 3; d.lgs. 10/10/2022 n. 150
Norme e interventi legislativi rilevanti per il calcolo della prescrizione e per la riforma processuale e sostanziale; la Corte ha applicato le regole di sospensione e calcolo del termine prescrizionale vigenti al momento del fatto per dichiarare l'estinzione del reato travisamento per alcuni imputati
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della pericolosità sociale; richiamato come parametro anche ai fini della decisione sulla sostituzione delle pene
Massime di principio
- In contestazioni sorte durante manifestazioni collettive, la valutazione del fatto come unitario o frazionabile dipende dall'andamento temporale e dinamico degli eventi: se lo scontro è concitato e breve, è legittimo per il giudice trattarlo unitariamente e riconoscere responsabilità concorsuali
- Per integrare il concorso di persone non è necessario che ogni imputato abbia compiuto lo stesso gesto: contributi materiali o morali (es. distribuzione di strumenti, istruzioni via megafono) possono avere efficacia causale e configurare responsabilità, purché il loro rapporto causale con l'evento sia logicamente fondato
- La scriminante dell'arbitrarietà dell'intervento di polizia (art. 393-bis) richiede valutazione di proporzionalità e non è applicabile se l'azione di polizia, anche se graduale e con uso della forza, risulta congrua e finalizzata a contenere condotte violente
- L'attenuante del 'particolare valore morale e sociale' (art. 62, n. 1) ha natura soggettiva: non basta l'esistenza di un valore denunciato dall'imputato; occorre che tale valore sia effettivamente apprezzabile e riconosciuto dalla collettività e che vi sia una sincera adesione personale, valutazione che il giudice deve esplicitare
- L'aggravante di aver agito contro un pubblico ufficiale non è applicabile se la stessa circostanza costitutiva è già valorizzata in altro reato contestato (es. resistenza), per evitare duplicazioni di pena e un bis in idem sostanziale
- Le cause di estinzione per prescrizione devono essere calcolate con attenzione alle sospensioni legislative vigenti al momento del fatto; la declaratoria di estinzione può essere pronunciata anche in sede di cassazione quando i presupposti sono chiari
- In sede di cassazione non è possibile una rivalutazione del merito probatorio se non in presenza di vizi di legge o di motivazione; molte censure sulla valutazione di foto/video o sul contenuto di frasi si risolvono in questioni di fatto non sindacabili
- La decisione sulla sostituzione della pena è discrezionale e può tener conto della pericolosità sociale desumibile dai precedenti dell'imputato: la motivazione che si richiama ai criteri dell'art. 133 cod. pen. è sufficiente e non sindacabile in cassazione se non manifestamente illogica
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16861/2024 del 23/04/2024
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16863/2024 del 23/04/2024
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16864/2024 del 23/04/2024
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16866/2024 del 23/04/2024
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16867/2024 del 23/04/2024
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16868/2024 del 23/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →