Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16945/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne pronunciate in appello per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e reati connessi (lesioni aggravate, travisamento), deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge. Le censure principali riguardano: a) la presunta errata qualificazione come resistenza attiva invece che passiva di talune condotte e la supposta massificazione del fatto collettivo senza adeguata individuazione del contributo causale del singolo; b) la mancata motivazione sul riconoscimento della responsabilità da posizione/di direzione (art. 112 cod. pen.) e sul dolo individuale vs. mero rischio accettato; c) l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 339 (commi 2-3) e dell'aggravante comune dell'art. 61, n. 10; d) l'omessa o insufficiente valutazione delle scriminanti (art. 393-bis e putativa art. 59, co. 4), e della particolare tenuità o della circostanza attenuante del particolare valore morale e sociale (art. 62, n. 1); e) travisamento probatorio su singole posizioni (es. uso di megafono, walkie-talkie, lancio di oggetti) e mancata applicazione di benefici processuali/sostitutivi della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito i fatti e richiamato la motivazione di merito, rigetta la maggior parte dei ricorsi e conferma le condanne per i reati principali (resistenza aggravata e, in parte, lesioni) nei confronti degli imputati, ritenendo legittime le valutazioni di merito circa la dinamica concitata e unitaria degli eventi. Tuttavia la Cassazione accoglie parzialmente alcune doglianze: 1) annulla e rinvia alla Corte d'appello la parte della sentenza relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale (art. 62, n. 1) per Giovanni Marco De Pieri, Tommaso Falchi, Stefano Caselli, Christopher Ceresi, Stefano Re, Domenico Mucignat, Tommaso Cingolani e Kingsley Ozigbo, disponendo che il giudice di rinvio valuti correttamente la dimensione soggettiva della circostanza; 2) esclude l'aggravante di cui all'art. 61, n. 10 (aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale) rispetto alle lesioni contestate a Falchi e Ozigbo, ritenendo la sovrapposizione con il reato di resistenza e la duplicazione di valutazione non consentite; 3) dichiara estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 5, L. 22/05/1975, n. 152 (travissamento) nei confronti di Daniele Sciampa e Tommaso Falchi e, conseguentemente, annulla senza rinvio la condanna limitatamente a tale capo; 4) ridetermina la pena di Falchi eliminando l'aumento per continuazione conseguente all'annullamento del capo d, portandola a un anno di reclusione. Per il resto (compresi riconoscimenti di responsabilità individuale e rigetto delle scriminanti putative e dell'attenuante della particolare tenuità ove non provata), i ricorsi sono stati respinti.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Norma sulla resistenza a pubblico ufficiale; la Corte conferma la configurazione del reato per i fatti occorsi durante lo sgombero e la responsabilità concorsuale di più persone in presenza di contributi causali rilevanti

  • art. 339 cod. pen. (commi 2 e 3)

    Aggravante per la commissione del reato in concorso di più persone e per il lancio di oggetti; la Corte di merito ha correttamente ritenuto integrati gli elementi per l'applicazione dell'aggravante in relazione al contesto unitario e numeroso

  • artt. 582, 583, 585, 576 cod. pen.

    Norme in tema di lesioni personali e aggravanti; la Cassazione ha confermato condanne per lesioni ma ha escluso, per taluni profili, la sovrapposta aggravante dell'art. 61, n. 10

  • art. 5, L. 22/05/1975, n. 152

    Norma sul travisamento; la Cassazione ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato a Sciampa e Falchi, rideterminando le conseguenze penali

  • art. 393-bis cod. pen.

    Cause di giustificazione per atti del pubblico ufficiale arbitrari: la Corte esclude l'applicabilità nel caso concreto, ritenendo proporzionata l'azione di polizia e non configurabile la scriminante putativa

  • art. 62, n. 1 cod. pen.

    Circostanza attenuante del motivo di particolare valore morale o sociale; la Cassazione ritiene che la motivazione di merito sia viziata e rinvia perché il giudice valuti correttamente la dimensione soggettiva e l'effettivo apprezzamento sociale del valore invocato

  • art. 61, n. 10 cod. pen.

    Aggravante per aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale; la Corte di Cassazione esclude la sua applicazione al reato di lesioni quando concorra con il reato di resistenza, per evitare duplicazione di valutazione (bis in idem sostanziale)

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato; la sentenza richiama il principio che il contributo individuale, materiale o morale, deve avere efficacia causale valutata ex post, e giustifica la responsabilità concorsuale nella fattispecie

  • art. 59, comma 4 cod. pen.

    Errore su fatto che avrebbe giustificato la condotta (scriminante putativa); la Cassazione esclude la sua applicabilità poiché, anche se vi fossero trattative con il Comune, l'errore sarebbe di diritto, non di fatto

  • art. 131-bis cod. pen.

    Particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto non applicabile la particolare tenuità per i casi in cui il travisamento sia idoneo a ostacolare il riconoscimento, ma ha dichiarato la prescrizione ove pertinente

  • artt. 157 e 161 cod. pen.; legge 23/06/2017 n. 203; L. 09/01/2019 n. 3; d.lgs. 10/10/2022 n. 150

    Norme e interventi legislativi rilevanti per il calcolo della prescrizione e per la riforma processuale e sostanziale; la Corte ha applicato le regole di sospensione e calcolo del termine prescrizionale vigenti al momento del fatto per dichiarare l'estinzione del reato travisamento per alcuni imputati

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della pericolosità sociale; richiamato come parametro anche ai fini della decisione sulla sostituzione delle pene

Massime di principio

  • In contestazioni sorte durante manifestazioni collettive, la valutazione del fatto come unitario o frazionabile dipende dall'andamento temporale e dinamico degli eventi: se lo scontro è concitato e breve, è legittimo per il giudice trattarlo unitariamente e riconoscere responsabilità concorsuali
  • Per integrare il concorso di persone non è necessario che ogni imputato abbia compiuto lo stesso gesto: contributi materiali o morali (es. distribuzione di strumenti, istruzioni via megafono) possono avere efficacia causale e configurare responsabilità, purché il loro rapporto causale con l'evento sia logicamente fondato
  • La scriminante dell'arbitrarietà dell'intervento di polizia (art. 393-bis) richiede valutazione di proporzionalità e non è applicabile se l'azione di polizia, anche se graduale e con uso della forza, risulta congrua e finalizzata a contenere condotte violente
  • L'attenuante del 'particolare valore morale e sociale' (art. 62, n. 1) ha natura soggettiva: non basta l'esistenza di un valore denunciato dall'imputato; occorre che tale valore sia effettivamente apprezzabile e riconosciuto dalla collettività e che vi sia una sincera adesione personale, valutazione che il giudice deve esplicitare
  • L'aggravante di aver agito contro un pubblico ufficiale non è applicabile se la stessa circostanza costitutiva è già valorizzata in altro reato contestato (es. resistenza), per evitare duplicazioni di pena e un bis in idem sostanziale
  • Le cause di estinzione per prescrizione devono essere calcolate con attenzione alle sospensioni legislative vigenti al momento del fatto; la declaratoria di estinzione può essere pronunciata anche in sede di cassazione quando i presupposti sono chiari
  • In sede di cassazione non è possibile una rivalutazione del merito probatorio se non in presenza di vizi di legge o di motivazione; molte censure sulla valutazione di foto/video o sul contenuto di frasi si risolvono in questioni di fatto non sindacabili
  • La decisione sulla sostituzione della pena è discrezionale e può tener conto della pericolosità sociale desumibile dai precedenti dell'imputato: la motivazione che si richiama ai criteri dell'art. 133 cod. pen. è sufficiente e non sindacabile in cassazione se non manifestamente illogica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.