Cassazione Penale, Sentenza n. 6964/2022 del 28/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado sul reato di estorsione tentata (assorbendo la violazione di domicilio), deducendo: 1) erronea negazione della rinnovazione documentale in appello (richiesta acquisizione di due ordinanze cautelari del 10/07/2019 e 12/10/2019 ritenute connesse o probatorie); 2) omissione di valutazione circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese e testi, perché secondo la difesa tali persone sarebbero indagate in procedimenti collegati e avrebbero dovuto rendere dichiarazioni assistite ai sensi degli artt. 63 e 210 c.p.p.; 3) vizio nella negazione delle circostanze attenuanti generiche nonostante elementi postumi e comportamento formativo dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e difetto di autosufficienza dei motivi. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale ha motivatamente escluso la rinnovazione documentale come manifestamente superflua o irrilevante, avendo rilevato la non connessione temporale e sostanziale di una delle ordinanze e l'assenza di rilievo dell'altra. Sul secondo motivo ha osservato l'assenza di elementi negli atti che dimostrassero che le persone offese fossero indagate al momento delle loro dichiarazioni e ha sottolineato il deficit di allegazione documentale. Sul terzo motivo la Corte ha confermato che la valutazione delle attenuanti generiche è di merito e che la condotta successiva al reato è solo uno degli elementi per valutarle, non decisiva se contrastata da altri elementi; quindi la Corte d'appello ha motivatamente respinto la richiesta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
comma 1, lett. b, c ed e; comma 3
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione e le cause di inammissibilità; la Corte ha richiamato tali disposizioni per qualificare i vizi denunciati e per dichiarare il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e mancanza di autosufficienza dei motivi
Regola l'ammissione di prove sopravvenute in appello; la Corte ha ritenuto applicabile il comma 2 e ha sottolineato che il giudice di merito può escludere prove postume se manifestamente superflue o irrilevanti, sindacabili in Cassazione solo per lacune o illogicità manifeste nella motivazione
Fornisce i criteri per l'ammissione delle prove; richiamato per affermare che l'applicazione dei criteri di superfluità/irrilevanza alle prove sopravvenute è rimessa al giudice di merito
Norma richiamata in relazione alle ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione; utilizzata per dichiarare l'inammissibilità per manifesta infondatezza
art. 173, disp. att., cod. proc. pen.
Norma procedurale sulla forma e il contenuto dei motivi in cassazione; richiamata perché il ricorso doveva presentare motivi sintetici conformi ai requisiti di autosufficienza
Disciplina l'assistenza tecnica e la presenza del difensore nelle dichiarazioni rese dagli indagati; citata dalla difesa per sostenere che le dichiarazioni delle persone offese sarebbero state inutilizzabili se rese senza assistenza mentre erano indagate, ma la Corte ha rilevato mancanza di prova di tale situazione
Norma sul valore probatorio delle dichiarazioni e sulle garanzie difensive; richiamata in relazione all'eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza assistenza
art. 62-bis cod. pen. e art. 133 cod. pen.
Richiamati in tema di circostanze attenuanti generiche: la Corte sottolinea che l'applicazione delle attenuanti richiede un bilanciamento tra gravità del reato e capacità a delinquere, e che la condotta postuma è un elemento non esclusivo nella valutazione
decreto luogotenenziale n. 288 del 14/9/1944
Riferimento storico-normativo per le circostanze attenuanti atipiche; la Corte lo menziona per spiegare la funzione delle attenuanti atipiche come strumento di individualizzazione della sanzione
Consente di condannare la parte alla rifusione delle spese e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicato per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e di euro 3.000 per colpa
Massime di principio
- La richiesta di acquisizione di documenti sopravvenuti in appello può essere respinta se il giudice di merito motiva la manifesta irrilevanza o superfluità; tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo per lacune o illogicità manifeste nella motivazione
- L'allegazione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni d'accusa per mancanza di assistenza difensiva richiede prova documentale e circostanziata che i dichiaranti fossero indagati al momento delle dichiarazioni; senza ciò la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al giudice del merito e la condotta postuma al reato è solo uno degli elementi da ponderare, non necessariamente decisivo se contrastato da elementi contrari
- In cassazione è fondamentale confrontarsi specificamente con il percorso motivazionale della sentenza impugnata: censure generiche o valutazioni del tutto alternative al testo motivazionale rischiano l'inammissibilità
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o carenti di autosufficienza può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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