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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34538/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino per furto pluriaggravato. Con il primo motivo ha contestato la motivazione relativa all'applicazione della recidiva ex art. 99 c.p.; con il secondo motivo ha censurato la motivazione posta a fondamento del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi erano, in sostanza, doglianze di fatto già esaminate e disattese dai giudici di merito e, quindi, non deducibili utilmente in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve tener conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., compresa la condotta antecedente al reato.

  • art. 133 c.p.

    Tra i criteri valutabili ai fini della recidiva rientra la condotta antecedente al reato, apprezzabile dal giudice di merito.

  • art. 61, n. 5, c.p.

    L'aggravante contestata è stata ritenuta correttamente motivata dai giudici di merito; la censura era reiterativa e non scrutinabile come vizio di legittimità.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in mere doglianze in fatto o nella riproposizione di questioni già valutate e disattese dai giudici di merito.
  • La recidiva è oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale può valorizzare anche la condotta antecedente al reato, purché motivi in modo adeguato secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
  • La contestazione della motivazione relativa a circostanze aggravanti non è scrutinabile in cassazione quando il ricorso si limiti a reiterare argomenti già esaminati e confutati con argomentazione giuridicamente corretta.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoFurtoImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

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