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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05326/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore esecutato)

La controversia

La vicenda nasce da un'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso atti di una procedura esecutiva immobiliare, in particolare contro l'individuazione del bene aggiudicato e contro l'ordinanza di aggiudicazione. In un primo giudizio di cassazione, il ricorso principale era stato dichiarato improcedibile per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata o della relata/attestazione di notificazione via PEC. La parte interessata ha quindi proposto ricorso per revocazione deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la notificazione della sentenza del Tribunale fosse stata effettivamente depositata nei termini e che la Corte avesse erroneamente supposto la sua inesistenza. Nel merito, i motivi originari denunciavano: 1) vizio motivazionale e nullità dell'ordinanza di aggiudicazione per arbitraria identificazione del bene aggiudicato rispetto a quello descritto nel lotto n. 1, con richiamo all'art. 586 c.p.c.; 2) violazione delle regole di pubblicità della gara e della par condicio, nonché lesione del giusto prezzo e del diritto del debitore al massimo realizzo, sempre in relazione alla vendita forzata. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per revocazione perché il file .msg comprovante la notifica della sentenza era effettivamente agli atti. Tuttavia, riesaminato il ricorso originario, lo ha dichiarato inammissibile: il primo motivo era in parte infondato e in parte inammissibile perché censurava la motivazione secondo un paradigma non più vigente e difettava di specifica localizzazione degli atti richiamati; il secondo motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza del Tribunale, che aveva ritenuto tardiva l'opposizione poiché l'individuazione del compendio era già contenuta nell'ordinanza di vendita richiamante la relazione di stima. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui l'identificazione del bene aggiudicato va verificata alla luce dell'ordinanza di vendita e del decreto di trasferimento, ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione limitatamente all'errore di fatto che aveva condotto alla precedente declaratoria di improcedibilità, revocando in parte qua la sentenza n. 13873/2024. Nel giudizio rescissorio, però, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario proposto dalla parte esecutata contro la sentenza del Tribunale di Catanzaro. Le spese sono state compensate tra la parte ricorrente e una delle controparti per reciproca soccombenza, mentre la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese al controricorrente costituito. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore revocatorio ricorre quando la decisione sia fondata sulla supposizione dell'inesistenza di un documento invece esistente in atti.

  • art. 325 c.p.c.

    la notificazione della sentenza impugnata fa decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 369 c.p.c.

    impone il deposito della copia della sentenza impugnata con la relata di notifica, o della documentazione equivalente in caso di notificazione via PEC, quando la notificazione sia stata dichiarata nel ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    non consente di sanare con produzione tardiva l'omissione del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo, non essendo più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda e la loro collocazione processuale.

  • art. 586 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla nullità dell'ordinanza di aggiudicazione e all'identificazione del bene trasferito.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    il giudice deve evitare attività e formalità superflue quando il ricorso è prima facie infondato, inammissibile o improcedibile.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza e giustificano la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese al resistente vittorioso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30/05/2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. 30/05/2002, n. 115

    richiamato quale base del contributo unificato ulteriore in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile quando la decisione sia stata resa supponendo inesistente un documento o un fatto processuale che, invece, risultava esistente ed acquisito agli atti.
  • Se il ricorrente dichiara nel ricorso di aver notificato la sentenza impugnata, assume l'onere di depositare nei termini il documento idoneo a provarne la notifica; tuttavia, ove tale documento risulti effettivamente già depositato, non può essere dichiarata l'improcedibilità per mera erronea percezione del fascicolo.
  • Nel ricorso per cassazione non sono più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti richiamati; la mera evocazione generica di documenti processuali non soddisfa l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • Nelle controversie sull'identificazione del bene venduto o aggiudicato in esecuzione forzata, la verifica va compiuta principalmente alla luce dell'ordinanza di vendita e del decreto di trasferimento, restando insindacabile in cassazione la valutazione di merito se adeguatamente motivata.
  • Quando il ricorso per cassazione è prima facie inammissibile o improcedibile, è superflua la rinnovazione della notifica o l'integrazione del contraddittorio, poiché ciò determinerebbe solo un inutile aggravio processuale senza utilità per la tutela effettiva delle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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