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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26763/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (nella forma specifica con riferimento al libro giornale e al libro degli inventari per gli anni 2006-2010, e nella forma generica rispetto alle altre scritture). Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione rilevando l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato (dolo specifico o dolo generico) e sostenendo che, in difetto di tale elemento, i fatti sarebbero da qualificare come bancarotta semplice, estinta per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Cagliari per un nuovo giudizio. La Cassazione ha ritenuto che la motivazione della corte territoriale fosse carente: mancava un'adeguata analisi dell'elemento soggettivo (dolo specifico vs dolo generico), e non è stata sufficientemente valutata la documentazione effettivamente rinvenuta rispetto a quella mancante. Non si pronuncia un'assoluzione di merito, ma si ordina un nuovo esame per colmare le lacune motivazionali e specificare a quale delle ipotesi di bancarotta fraudolenta debbano essere ricondotti i vari profili contestati.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2), legge fallimentare

    Distinzione tra due forme di bancarotta documentale: occultamento/sottrazione/distruzione (richiede dolo specifico finalizzato a recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto) e fraudolenta tenuta delle scritture (configura dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della tenuta irregolare).

  • art. 217, comma 2, legge fallimentare

    La bancarotta semplice documentale può essere sia dolosa sia colposa: l'elemento soggettivo può consistere nel dolo oppure nella colpa quando l'omessa o irregolare tenuta delle scritture avvenga per negligenza; va distinto dal dolo (generico o specifico) della bancarotta fraudolenta.

  • art. 42 cod. pen.

    Il principio secondo cui la punibilità a titolo di colpa richiede una previsione normativa non è ostativo alla configurazione della bancarotta semplice a titolo di colpa: la Corte interpreta la 'previsione espressa' in senso non necessariamente letterale e ammette una previsione implicita ricavabile dalla disciplina complessiva.

Massime di principio

  • Per la bancarotta fraudolenta documentale va sempre distinto l'elemento oggettivo (sottrazione/ocultamento vs tenuta irregolare) dall'elemento soggettivo: il primo può richiedere dolo specifico, la seconda dolo generico.
  • La semplice scomparsa o l'irregolare tenuta dei libri non è di per sé sufficiente a provare il dolo specifico: occorrono circostanze fattuali ulteriori che indichino la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto.
  • La contestazione alternativa di più forme di bancarotta (specifica e generica) è ammissibile quando le condotte sono storicamente distinte o quando la situazione richiede un approfondimento dibattimentale per la qualificazione definitiva dei fatti.
  • In caso di contestazione multipla è necessario che il giudice motivi con precisione a quale forma della bancarotta debbano essere riferiti i singoli elementi di prova (es. quali scritture sono state sottratte, quali sono state tenute irregolarmente, e perché tali comportamenti indicano dolo specifico o generico).
  • Quando la qualificazione giuridica incide sull'elemento soggettivo (dolo vs colpa) e sulla durata della prescrizione, il giudice di merito deve svolgere una valutazione dettagliata: omissioni argomentative possono giustificare l'annullamento e il rinvio.
  • Per la difesa, è strategico richiedere che il giudice indichi espressamente le circostanze che legano l'evento fenomenico (es. mancanza dei libri) alla finalità dolosa; per l'accusa, è utile documentare specifici atti o comportamenti che provino la volontà di occultare o impedire la ricostruzione della massa attiva.
  • La dottrina giurisprudenziale ammette che la bancarotta semplice possa configurarsi anche a titolo di colpa; pertanto, la qualificazione dei fatti deve considerare la possibilità di colpa e gli effetti sulla prescrizione.

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