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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32960/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per evasione. Al ricorrente sono state inoltre imposte le spese processuali e la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorrente censurava esclusivamente la mancata sostituzione della pena detentiva, deducendo in sostanza che il giudice di merito non avesse disposto una diversa sanzione rispetto al carcere. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d'appello, senza introdurre argomenti nuovi o specifiche carenze motivazionali.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Il testo richiama implicitamente il reato di evasione; la norma incriminatrice è quella dell'evasione, rispetto alla quale la condanna di merito è rimasta ferma.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già sottoposte al giudice di merito e da questi specificamente esaminate, senza evidenziare reali errori di diritto o vizi della motivazione.
  • La mancata sostituzione della pena detentiva non può essere utilmente censurata in cassazione quando il ricorso non confronti in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata e si risolva in una mera reiterazione delle doglianze già respinte.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • In presenza di condanna definitiva per evasione, la censura sul trattamento sanzionatorio deve indicare puntualmente le ragioni per cui la decisione di merito sarebbe affetta da illegittimità o manifesta illogicità; in difetto, il motivo è destinato all'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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