Cassazione Penale, Sentenza n. 30783/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello di Palermo che aveva rigettato la proposta di applicazione della misura di sicurezza della sorveglianza speciale per carenza del requisito dell'attualità della pericolosità e aveva confermato la confisca di un immobile intestato al proposto. Due motivi: 1) mancata assunzione di prova decisiva (perizia richiesta in appello) ritenuta dal ricorrente necessaria per dimostrare che la Guardia di Finanza non aveva considerato entrate derivanti da finanziamenti e apporto economico della madre e del compagno di lei; 2) violazione di legge per mancanza di motivazione sul nesso di derivazione tra il bene confiscato e i reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul piano giuridico ha ricordato che nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 10, co. 3 d.lgs. 159/2011 richiamato dall'art. 27, co. 2) e ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il vizio per mancata assunzione di prova decisiva è previsto soltanto per il giudizio dibattimentale e non per i procedimenti camerali; inoltre la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente il rigetto della richiesta istruttoria, valutando le indagini della Guardia di Finanza (versamenti sul conto della madre, finanziamento per parte dell'acquisto) e richiamando l'onere difensivo di fornire elementi fattuali. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la confisca di prevenzione è legittima quando sussistono sproporzione tra beni e reddito e assenza di prova della legittima provenienza, idonee a fondare la presunzione relativa di illecita accumulazione (alternativa all'accertamento diretto della provenienza illecita). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011, art. 10, comma 3
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; quindi molte censure di merito o di motivazione non sono sindacabili in Cassazione se non in termini di violazione della legge
d.lgs. 159/2011, art. 27, comma 2
La confisca di prevenzione è consentita quando, in relazione alla categoria del proposto, sussistono sproporzione tra il valore dei beni e il reddito/attività e l'assenza di prova della loro legittima provenienza, fondando una presunzione relativa di illecita accumulazione
d.lgs. 159/2011, art. 24, comma 1
Disciplina l'accertamento della provenienza illecita come frutto o reimpiego di proventi illeciti; distinta dalla confisca di prevenzione che può operare anche per presunzione di sproporzione
cod. proc. pen., art. 606, lett. e)
La censura per 'illogicità manifesta' della motivazione non è adeguata nei procedimenti di prevenzione per la Cassazione; è sindacabile solo la mancanza o l'apparenza di motivazione come possibile vizio di legge
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. d)
Il motivo per mancata assunzione di prova decisiva è previsto solo per il giudizio dibattimentale e non per i procedimenti camerali come quelli di prevenzione
cod. proc. pen., art. 495, comma 2
Rilevanza della disciplina sulla prova decisiva nel dibattimento, che limita l'ambito in cui può essere dedotta la mancata acquisizione di prova ai fini del ricorso per cassazione
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è strettamente limitato alle questioni di diritto; le censure di merito o di valutazione delle prove sono generalmente inammissibili salvo che non possano essere ricondotte a una violazione di legge (es. motivazione inesistente o meramente apparente).
- La doglianza per mancata acquisizione di una prova decisiva è ammissibile in cassazione solo se prevista dal rito dibattimentale; nei procedimenti camerali va invece censurata, se possibile, solo come violazione dell'obbligo di motivare il rigetto dell'acquisizione probatoria.
- In tema di misure patrimoniali preventive l'onere difensivo di provare la legittima provenienza dei beni grava sul proposto: non è sufficiente una generica indicazione di disponibilità economica, ma servono elementi fattuali concreti e documentati idonei a dimostrare la compatibilità degli esborsi con la capacità reddituale.
- La confisca di prevenzione può fondarsi sulla sproporzione tra beni e redditi e sull'assenza di prova della legittima provenienza, sicché non è sempre necessario l'accertamento diretto della provenienza illecita come frutto di reato.
- Se la corte territoriale motiva adeguatamente il rigetto di richieste istruttorie (indicando specifici elementi investigativi e valutando le allegazioni difensive), la Cassazione non può sostituirsi al giudice del merito per riesaminare la valutazione dei fatti.
- Ricorsi infondati o non consentiti dal regime processuale possono comportare condanna alle spese e sanzioni economiche (es. pagamento alla Cassa delle ammende).
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