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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18015/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, aveva sostituito il rigetto della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari limitatamente a un capo d'imputazione. Vitale deduce due motivi: (1) vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, sostenendo che il Tribunale ha errato nel ritenere attuale il pericolo di recidiva nonostante il tempo trascorso dai fatti (circa 6 anni), e nel valorizzare procedimenti analoghi ancora sub iudice in contrasto con la presunzione di non colpevolezza; inoltre censura la mancata considerazione di misure meno afflittive in rapporto alla proporzionalità. (2) vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., con riferimento all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p., lamentando che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente motivato l'esclusione dell'aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che gran parte delle censure del ricorrente fossero in realtà una richiesta di revisione di valutazioni di merito (esame degli indizi, apprezzamento della personalità e delle esigenze cautelari), materia sulla quale la cassazione esercita solo controllo di legittimità limitato alla verifica della motivazione e dell'assenza di illogicità palese. Sul merito della motivazione del Tribunale di Catanzaro la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito una spiegazione articolata e coerente della sussistenza del pericolo di recidiva, valorizzando le modalità di produzione e spaccio di notevoli quantitativi di stupefacenti, l'uso di comunicazioni criptate e la pendenza di altro procedimento per analoghe condotte nel 2021-2023, elementi ritenuti indicativi della 'proclività' del ricorrente alla commissione di reati di droga. Ha inoltre condiviso la scelta della misura degli arresti domiciliari come adeguata e proporzionata, avendo i giudici indicato come la misura ostacolasse i contesti di perpetrazione dei reati e permettesse un controllo penetrante dei contatti e degli spostamenti. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che l'ordinanza impugnata aveva già escluso l'aggravante ex art. 416-bis, comma 1 c.p., per cui il motivo è destituito di fondamento. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ordine alla cancelleria per gli adempimenti esecutivi.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base giuridica per i motivi di ricorso avverso l'ordinanza, con cui si censura la presunta mancanza o carenza di motivazione sul punto delle esigenze cautelari e dell'aggravante; la Corte ha valutato che i rilievi attengono alla motivazione di merito e non giustificano revisione in questa sede

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    Aggravante contestata nel ricorso; i giudici di merito hanno escluso l'applicazione dell'aggravante e la Corte ha ritenuto la censura infondata perché l'ordinanza impugnata mostra chiaramente l'esclusione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato solo per indicare che i motivi sono stati sintetizzati conformemente al disposto di tale disposizione procedurale

  • art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    Citato nella giurisprudenza richiamata: il potere del giudice di trarre elementi sulla personalità dell'indagato anche da comportamenti o atti diversi da quelli valorizzati per l'imputazione

  • art. 133, comma 2, n. 2, cod. pen.

    Norma sul calcolo della pena/valutazione della personalità richiamata dalla giurisprudenza come riferimento per ritenere che i carichi pendenti possano contribuire alla prognosi criminologica

  • art. 27, comma 2, Cost.

    Principio della presunzione di non colpevolezza, richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che l'utilizzo dei carichi pendenti per valutare la personalità non contrasta con tale principio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali dell'inammissibile ricorrente; la Corte la applica per condannare Vitale alle spese

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Riferimento all'adempimento della cancelleria in relazione all'esecutività dell'ordinanza impugnata

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non rivede gli accertamenti di fatto o la valutazione della gravità degli indizi: i motivi che mirano a una diversa valutazione meramente probatoria sono inammissibili
  • Perché un ricorso avverso misure cautelari sia ammissibile in Cassazione è necessario dimostrare vizi di motivazione formale, illogicità palese o violazioni di diritto; argomentazioni che chiedono una diversa valutazione prognostica sulle esigenze cautelari non sono sufficienti
  • I carichi pendenti e procedimenti sub iudice possono essere legittimamente considerati dal giudice cautelare come elementi indiziari ai fini della prognosi sulla pericolosità, purché la motivazione sia specifica e coerente e non violi la presunzione di non colpevolezza
  • La scelta di una misura meno afflittiva deve essere adeguatamente motivata dai giudici di merito; il ricorso difensivo deve mostrare l'illogicità o la carenza della motivazione per essere accolto in sede di legittimità
  • Se i giudici di merito escludono un'aggravante (es. art. 416-bis, comma 1), il ricorso che ne lamenta l'esclusione è privo di fondamento salvo dimostrare specifici vizi di motivazione

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