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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28730/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ficano ha impugnato la sentenza di conferma della condanna (tribunale e corte d'appello) per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), deducendo tre motivi: 1) vizio della motivazione e illogicità nella valutazione della sua responsabilità (richiesta di derubricazione), 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, 3) vizio nella determinazione della pena (massimo edittale senza considerare le condizioni soggettive). Successivamente ha depositato motivi aggiunti che reiterano le stesse censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato la genericità e la mancanza di specificità dei motivi, considerandoli pedissequa reiterazione delle censure già respinte in appello e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ribadito il divieto di una nuova valutazione del merito da parte della cassazione e ha richiamato la configurazione di "doppia conforme" (prima e seconda decisione che formano un corpo argomentativo unitario). Ha confermato che la motivazione della corte territoriale è analitica e non contraddittoria: elementi fattuali (smontaggio dell'autovettura, luogo, modalità, mancanza di documentazione giustificativa, contraddizioni nelle dichiarazioni) giustificano la ricorrenza del reato di riciclaggio. Sul punto delle attenuanti generiche ha ritenuto legittima la loro esclusione in presenza della gravità, dell'attività organizzata e dei precedenti. Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio non è stato esaminato perché non proposto in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma sul reato di riciclaggio; la Corte ha interpretato il reato come consumato con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni (fattispecie a consumazione anticipata).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento ai limiti della motivazione richiamata nel ricorso, ossia l'obbligo di riportare i motivi nei limiti necessari per la decisione.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità dei motivi; la Corte ha richiamato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso basato su motivi meri reiterativi dell'appello.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato la riforma che ha reso più stringenti i requisiti per il riconoscimento delle generiche, consentendo al giudice di motivarne il diniego in assenza di elementi positivi.

  • d.l. n. 92 del 2008 (conv. nella L. n. 125 del 2008)

    Richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis; implicazioni: non basta più lo stato di incensuratezza per ottenere le generiche.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiama il principio per cui in cassazione non possono essere dedotte questioni non devolute all'appello; la Corte ha escluso l'esame del motivo sulla determinazione della pena perché non sollevato in appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese della cassazione e, in presenza di colpa nell'impugnazione, l'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a versare euro 3.000.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina liberamente le prove di merito: i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle risultanze processuali senza specifico e argomentato confronto con la motivazione di merito sono inammissibili.
  • La mancanza di specificità del motivo (non solo genericità, ma assenza di correlazione con le ragioni poste dal giudice di merito) conduce all'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p., lett. c).
  • La cosiddetta "doppia conforme" (primo e secondo grado che condividono analisi e valutazioni probatorie) rafforza la stabilità della decisione e rende più difficile l'accoglimento di censure in cassazione.
  • Le attenuanti generiche non sono più concesse automaticamente: occorrono elementi positivi e la loro mancanza può legittimamente motivare il diniego del beneficio (effetto della riforma dell'art. 62-bis).
  • Questioni relative al trattamento sanzionatorio devono essere tempestivamente proposte in appello per poter essere esaminate in cassazione; altrimenti sono precluse salvo eccezioni rilevabili d'ufficio.
  • Il ricorso per cassazione comporta il rischio di sanzioni in caso di motivi manifestamente infondati o colpa nell'impugnazione (spese e ammenda alla cassa delle ammende).

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