Cassazione Penale, Sentenza n. 18504/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo per violazione di legge relativamente alla determinazione della diminuzione della pena prevista per il rito abbreviato (art. 442, comma 2, cod. proc. pen.). In particolare, con riferimento al reato contravvenzionale di cui al capo 2) (art. 707 c.p.), il Tribunale ha applicato la diminuzione in misura di un terzo anziché nella misura della metà prevista per le contravvenzioni dopo la modifica normativa (legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 44). Il Procuratore ha proposto ricorso per cassazione (ex art. 608 c.p.p.) perché l'appello del pubblico ministero contro sentenze di condanna è generalmente precluso (art. 443 c.3), ma la cassazione è strumento per far valere vizi di legge nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, ritenendo erronea l'applicazione della diminuzione nella misura di un terzo alle contravvenzioni. Ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha rideterminato essa stessa il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 620 lett. i) c.p.p., ricalcolando le pene tenendo conto che la diminuente per le contravvenzioni deve essere della metà. Esito concreto: Udorovic è stato ritenuto responsabile con pena complessiva rideterminata in anni 1, mesi 11 e giorni 20 di reclusione; Petrovich è stato rideterminato in mesi 6 di arresto.
Norme richiamate
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
La diminuente per il rito abbreviato, con riferimento ai reati contravvenzionali, deve essere applicata nella misura della metà (modifica introdotta dalla legge 103/2017); l'applicazione erronea della misura di un terzo costituisce illegittimità della determinazione della pena.
art. 443, comma 3, cod. proc. pen.
"il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifichi il titolo di reato"
Limita il potere di appello del pubblico ministero; ciò giustifica l'uso del ricorso per cassazione per far valere questioni di diritto sulla determinazione della pena.
art. 593, cod. proc. pen., comma 1
"Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante a effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato."
Conferma i casi tassativi di legittimazione all'appello del pubblico ministero e spiega la ragione per cui il rimedio contro errori di diritto nella determinazione della pena è il ricorso per cassazione.
art. 608, cod. proc. pen. (ricorso per cassazione)
"la legittimazione al ricorso per cassazione non è oggetto di modifiche e non è stata ridotta, in quanto strumento, peraltro oggetto di espressa garanzia costituzionale, utilizzabile dal pubblico ministero anche in funzione diversa da quella propria di parte processuale esclusivamente antagonista..."
Il pubblico ministero può ricorrere per cassazione per far valere vizi di legge nella determinazione della pena, anche quando l'appello non è consentito.
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 44
Ha modificato l'art. 442 c.p.p. prevedendo, tra l'altro, che la diminuzione per il rito abbreviato applicabile ai reati contravvenzionali sia nella misura della metà.
Sez. U., n. 27059 del 27/02/2025 (Elian)
In caso di continuazione fra delitti e contravvenzioni, l'applicazione unitaria della diminuente nella misura di un terzo invece che distinta (con la metà per le contravvenzioni) integra una ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale, purché la pena concreta rientri nei limiti edittali.
Sez. U., n. 47182 del 31/03/2022 (Savini)
Ha stabilito che, se la pena concretamente irrogata rientra nei limiti edittali, l'erronea applicazione della misura della diminuente ai reati contravvenzionali integra una pena illegittima (non illegale), principio confermato e applicato dalla successiva decisione Elian.
art. 620, lett. i), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, quando la rideterminazione della pena non richiede nuovi accertamenti di fatto, di ricalcolare la pena stessa; è il fondamento per la rideterminazione operata dalla Corte nel caso di specie.
Norma incriminatrice riferita al capo 2); si tratta di reato contravvenzionale rispetto al quale, secondo la giurisprudenza e la modifica normativa, la diminuente per il rito abbreviato va applicata nella misura della metà.
Rilevato come norma applicata dal Tribunale per l'aumento della pena in relazione alla continuazione fra reati; la Corte ha ricalcolato la pena finale tenendo conto degli aumenti e della corretta misura della diminuente.
Massime di principio
- Il pubblico ministero, pur essendo generalmente escluso dall'appello contro sentenze di condanna (art. 443 c.3), può utilizzare il ricorso per cassazione per far valere vizi di legge nella determinazione della pena (art. 608 c.p.p.).
- Per i reati contravvenzionali la diminuzione per il rito abbreviato va applicata nella misura della metà (modifica introdotta dalla legge 103/2017); l'applicazione di una diversa misura può rendere la determinazione della pena illegittima.
- In ipotesi di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la diminuzione per il rito deve essere valutata rispettando le diverse categorie (delitti vs contravvenzioni); l'applicazione unitaria e diversa dalla disciplina prevista può essere sanata come illegittimità quando la pena finale rientra nei limiti edittali.
- La Corte di Cassazione può rideterminare la pena (art. 620 lett. i) c.p.p.) senza rinvio quando il ricalcolo non richiede nuovi accertamenti di fatto e i passaggi logici sono già esplicitati nel provvedimento impugnato.
- Se la correzione della diminuzione comporta questioni di fatto o porta a una pena fuori dai limiti edittali, il giudice di legittimità dovrà rinviare al giudice di merito per ulteriori accertamenti o per applicare la sanzione corretta.
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