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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27977/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa alla realizzazione della pavimentazione di un capannone: Guglielmo Silvano s.r.l. (appaltatore) vendette area e incaricò la costruzione; Ferrati s.r.l. eseguì in subappalto la pavimentazione. AIRON s.r.l. ottenne un decreto ingiuntivo contro Guglielmo Silvano s.r.l.; quest'ultima chiamò in causa Ferrati per manleva. Il Tribunale di primo grado condannò Guglielmo Silvano s.r.l. a favore di AIRON e respinse la domanda di manleva contro Ferrati. In appello Guglielmo Silvano rinunciò all'impugnazione nei confronti di AIRON, rinuncia accettata da AIRON; la Corte d'appello dichiarò estinto il rapporto tra Guglielmo e AIRON ma, senza ottenere l'accettazione di Ferrati, ritenne comunque definitiva la condanna di primo grado e, fondandosi su riconoscimenti e sulla responsabilità dell'esecutore, condannò Ferrati in manleva a rifondere quanto Guglielmo era stato condannato a pagare. Ferrati impugnò per cassazione, deducendo in particolare la necessità che la rinuncia all'appello fosse accettata anche dal terzo chiamato (liticonsorzio necessario/diritto di contraddire) e denunciando errori di valutazione delle prove documentali (convenzione del 13/10/2003 e lettera del 27/4/2004).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso di Ferrati (riguardante la nullità del provvedimento di passaggio in giudicato senza l'accettazione della rinuncia da parte del terzo chiamato), ha ritenuto assorbiti gli altri motivi e ha cassato la decisione della Corte d'appello in relazione al motivo accolto. Ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione affinché, se Ferrati non avesse accettato la rinuncia di Guglielmo Silvano nei confronti di AIRON, si proceda ad un nuovo accertamento della sussistenza dei vizi nel contraddittorio fra tutte le parti, preservando l'eventuale responsabilità del garantito. La statuizione sulle spese di legittimità è rimessa al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Invocato per censurare violazioni nella valutazione e nella motivazione della sentenza impugnata (esame di fatti decisivi e corretta applicazione delle norme probatorie e processuali). La Corte ha utilizzato i principi sottesi per valutare la correttezza del procedimento e dell'estensione del contraddittorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per dedurre la violazione di norme processuali (art.132 c.p.c.) relativa alla determinazione dell'obbligo di pagamento e alla motivazione; il motivo è stato tuttavia assorbito dalla decisione sul n.3.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla presunta violazione delle regole probatorie (art.115 c.p.c.) e delle norme sul contratto d'opera e garanzie (artt.1667-1668 c.c.); anche questo motivo è stato assorbito dopo l'accoglimento del secondo.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nella critica alla mancata determinazione puntuale dell'ammontare posto a carico del chiamato in manleva; la Corte ha valutato la correttezza procedurale dell'atto impugnato ma ha deciso in base al profilo processuale del contraddittorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Norma sulla valutazione della prova; evocata dalla ricorrente per censurare l'erronea valorizzazione della lettera di riconoscimento dei vizi rispetto ad altra documentazione. La Corte di Cassazione ha ritenuto comunque assorbita la questione dopo l'esito favorevole sul diverso profilo processuale.

  • artt. 1667 comma I e II e 1668 c.c.

    Norme civilistiche sulla garanzia per i vizi dell'opera e sulle obbligazioni dell'appaltatore e del subappaltatore; considerate nella discussione sulla sussistenza dei vizi e sulla responsabilità di Ferrati, ma la Cassazione ha rimesso la valutazione di merito alla Corte d'appello in composizione diversa.

  • art. 83, terzo comma, c.p.c.

    "l'incorporazione della procura rilasciata ex articolo 83, terzo comma, cod.proc.civ. nell'atto di impugnazione estende la data di quest'ultimo alla procura medesima, per cui si presume che quest'ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene." (richiamata dalle Sezioni Unite, sent. n. 35466/2021)

    La Corte ha escluso la nullità della procura a litem nella copia notificata sulla base del principio delle Sezioni Unite: la presenza della procura nell'atto originale è sufficiente per l'ammissibilità del ricorso.

  • Sentenza S.U. n. 24707/2015

    Richiamata dalla Corte d'appello in primo luogo per sostenere l'irreversibilità della condanna del garantito; la Cassazione ha però interpretato la giurisprudenza delle S.U. diversamente, ritenendo che l'estensione dell'accertamento al terzo chiamato implica il suo diritto a partecipare e che la rinuncia in appello richiede anche l'accettazione del terzo quando il suo interesse a contraddire è giustificato.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione in appello da parte di una parte soggiaccia all'accettazione anche del terzo chiamato quando, per effetto della chiamata in manleva, il giudizio è divenuto trilatero e inscindibile: l'accettazione del terzo è necessaria se questi ha interesse a contraddire.
  • La chiamata in manleva estende il contraddittorio sull'accertamento del rapporto principale: il terzo chiamato acquisisce il diritto di partecipare al dibattimento sull'esistenza dei vizi e non può essere vincolato unilateralmente dalla rinuncia di altra parte senza la sua accettazione.
  • Se il giudice d'appello dichiara il passaggio in giudicato di una pronuncia senza aver consentito al terzo chiamato di accettare o rifiutare la rinuncia, la decisione è annullabile per violazione del diritto di difesa e del corretto contraddittorio.
  • Questioni di merito relative alla sussistenza dei vizi e alla valutazione delle prove (lettere, convenzioni, perizie) devono essere nuovamente esaminate nel contraddittorio pieno tra tutte le parti quando la Corte di legittimità rinvia la causa.
  • La validità formale della procura a litem incorporata nell'atto di impugnazione è generalmente presunta ai fini dell'ammissibilità del ricorso se presente nell'atto originale, conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite.

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