Cassazione Penale, Sentenza n. 26050/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: sentenza n. 1007/2015 per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) relativa a condotte dal 2007 in poi, e sentenza n. 640/2020 per favoreggiamento reale (art. 379 c.p.) commesso in un periodo anteriore e prossimo al 20/07/2011 fino al 28/12/2012. L'argomentazione di Muraca era che le estorsioni alla base del favoreggiamento erano state commesse dalla cosca per la quale era stato condannato e che l'originaria imputazione includeva concorso in estorsione; quindi, una volta riconosciuta la continuità tra estorsione e associazione mafiosa, anche il favoreggiamento a valle dovrebbe rientrare nella continuazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che mancasse una volizione unitaria tra l'adesione all'associazione mafiosa e il favoreggiamento reale: quest'ultimo è stato determinato da un fatto occasionale (l'arresto del genero Domenico Giampà) imprevedibile al momento dell'adesione, per cui non si può collegare automaticamente al programma criminale originario. La Corte ha applicato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la continuazione tra 416-bis e reati-fine è possibile solo se è dimostrato che tali reati erano programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
La partecipazione ad associazione mafiosa non comporta automaticamente la continuazione con tutti i reati commessi in ambito associativo; occorre verificare che i reati-fine fossero programmati al momento dell'adesione (sussistenza di volizione unitaria).
Riferito al favoreggiamento reale per cui è stato condannato il ricorrente; nel caso è stato ritenuto reato a valle non automaticamente ricompreso nella continuazione con il 416-bis.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di decisione di rigetto del ricorso, applicata dalla Corte.
Giurisprudenza di legittimità: Sez. 1, Sent. n. 23818 del 22/06/2020 (Toscano)
Principio secondo cui la continuazione tra partecipazione ad associazione mafiosa e reati-fine è ipotizzabile solo se il giudice accerta che i reati-fine erano programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio; non è sufficiente la mera commissione dei reati in ambito associativo.
Giurisprudenza di legittimità: Sez. 1, Sent. n. 40318 del 04/07/2013 (Corigliano)
Conferma il principio di non automatismo nella configurazione della continuazione tra il reato di associazione mafiosa e i reati-fine.
Massime di principio
- La continuazione tra associazione mafiosa (art. 416-bis) e reati-fine non è automatica: è necessario che sia provato che i reati-fine fossero programmati o voluti al momento dell'adesione al sodalizio (volizione unitaria).
- Eventi successivi, imprevedibili e occasionali che determinano la commissione di un reato a valle (es. arresto di un affiliato che impone ai sodali di compiere determinati atti) possono escludere la sussistenza di una volizione unitaria e quindi la continuazione.
- Il semplice fatto che i reati-fine siano stati commessi dalla stessa cosca non basta a stabilire la continuazione: occorre un accertamento puntuale sulle intenzioni e sulla programmazione criminale al momento dell'ingresso nel gruppo.
- Chi invoca la continuazione ha l'onere di dimostrare gli elementi fattuali che consentono di ricostruire una volizione unitaria; l'assenza di contestazione specifica dei fatti decisivi nella motivazione del giudice riduce le possibilità di successo dell'impugnazione.
- In sede di esecuzione, il giudice valuta non solo la corrispondenza oggettiva dei reati ma anche il nesso soggettivo tra le scelte criminose compiute nel tempo; la prova della previsione o programmazione dei reati-fine è essenziale.
- In caso di rigetto del ricorso, può conseguire la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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