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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4140/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vecchi impugna la sentenza d'appello che aveva dichiarato estinta per prescrizione la condanna per truffa (capo 3), riqualificato concussione in induzione indebita (capo 15) e confermato numerosi capi di peculato (capi 4-14). I motivi di ricorso (cinque) contestano: 1) la qualificazione dei fatti come peculato invece che truffa, per la presenza di falsificazione/modifica dei moduli e per il fatto che le armi sarebbero state cedute dai privati fuori delle ordinarie procedure amministrative; 2) la valutazione del valore economico delle armi, ritenuto dai giudici non "irrisorio" a fronte di affermazioni di primo grado sull'esiguità del valore; 3) la configurabilità dell'induzione indebita (art. 319-quater) e la mancanza di verifica se la sanzione prospettata fosse effettivamente dovuta (che, se inesistente, avrebbe fatto sorgere il dubbio di truffa); 4) il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria circa le procedure interne al commissariato, che avrebbe potuto escludere il dolo; 5) l'omessa concessione delle circostanze attenuanti (artt. 62, n. 4 e 323-bis c.p.). Il ricorrente propone anche motivi nuovi reiterando le stesse censure.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che i fatti relativi ai capi 4-14 configurano il reato di peculato: Vecchi, in qualità di assistente capo e avendo la disponibilità delle armi "in ragione" dell'ufficio, si appropriava delle armi e le cedeva o tratteneva, anche avvalendosi di documentazione contraffatta. Ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati i rilievi sulla presunta irrilevanza economica delle armi, richiamando il principio per cui la Corte di legittimità non sindaca la valutazione di merito sul valore dei beni. Ha inoltre considerato infondati i motivi relativi all'induzione indebita (poiché la sanzione prospettata è reale secondo il TULPS) e al rigetto dell'istruttoria integrativa (perché il pubblico ufficiale non può invocare un errore scusabile su una situazione di cui era responsabile). Ha confermato la congruità della mancata applicazione delle attenuanti, ritenendo non irrilevante il valore economico complessivo. Conseguenza pratica: rigetto del ricorso; condanna e statuizioni di merito sostanzialmente confermate (pena complessiva ricalcolata a tre anni di reclusione dall'appello).

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen. (truffa), comma 2, n. 2

    art. 640, comma 2, n. 2 cod. pen.

    La truffa richiede "artifici o raggiri"; la presenza di tali artifici non esclude di per sé la configurabilità del peculato se l'appropriazione avviene in ragione dell'ufficio

  • art. 61 cod. pen. (circostanze aggravanti), n. 9

    Richiamata in relazione alla quantificazione della responsabilità e delle aggravanti applicate in primo grado

  • art. 317 cod. pen. (concussione)

    I fatti originariamente contestati come concussione sono stati riqualificati in altro delitto perché non emergeva la violenza o la minaccia tipica della concussione

  • art. 319-quater cod. pen. (induzione indebita)

    art. 319-quater cod. pen.

    L'induzione indebita è configurata quando il pubblico ufficiale prospetta vantaggi o l'elusione di sanzioni per ottenere beni; qui la Corte ha ritenuto reale la sanzione prospettata, escludendo che si trattasse di mera attività ingannevole

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    Per il peculato è necessario il nesso funzionale tra la disponibilità del bene e l'appropriazione "in ragione dell'ufficio"; la Corte ha ritenuto tale nesso provato perché i possessori consegnavano le armi proprio per il ruolo dell'imputato

  • r.d. 18 giugno 1931, n. 733 (TULPS), artt. 17 e 38, comma 5

    artt. 17 e 38, comma 5, r.d. 18/06/1931, n. 733 (TULPS)

    Stabilisce la sanzione relativa alla mancata comunicazione del cambio di residenza con riferimento alle armi; la Corte ha ritenuto la sanzione prospettata da Vecchi reale, incidendo sulla valutazione dell'induzione indebita vs truffa

  • art. 47, comma 3, cod. pen. (errore di fatto equivalente all'errore di diritto)

    art. 47, comma 3 cod. pen.

    Regola l'errore di diritto che può tradursi in errore di fatto ed escludere il dolo; la Corte ha ritenuto inapplicabile la causa di esclusione del dolo perché Vecchi era responsabile della gestione e non poteva invocare un errore scusabile

  • art. 62, n. 4 cod. pen. (circostanza attenuante)

    Circostanza attenuante che può ridurre la pena se sussistono condizioni particolari; esclusa qui per il valore non ritenuto 'irrisorio' dei beni

  • art. 323-bis cod. pen. (attenuante per reato di gravità contenuta)

    Si applica quando il reato, valutato nel suo complesso, presenta una gravità contenuta; la Corte ha ritenuto che, alla luce dei fatti e del profitto conseguito, la gravità non fosse tale da giustificare l'attenuante

Massime di principio

  • Il peculato richiede che il bene sia stato appropriato "in ragione" dell'ufficio: se il possessore consegna i beni al pubblico ufficiale proprio per il suo ruolo e quest'ultimo se ne appropria o li cede, si configura il peculato anche se sono stati prodotti documenti falsificati
  • La presenza di artifici o raggiri non esclude automaticamente il peculato: può sussistere concorso di reati (es. truffa e peculato), ma la qualificazione dipende dal nesso funzionale con l'ufficio e dalla prova dei fatti, valutazione riservata ai giudici di merito
  • La valutazione del valore economico dei beni è fatto di merito non sindacabile in Cassazione, salvo palese contraddittorietà o manifesta illogicità; pertanto contestazioni sul valore devono essere svolte con prove in primo/secondo grado
  • Se la sanzione prospettata dal pubblico ufficiale per indurre la consegna di beni è prevista dalla normativa (es. TULPS), la condotta può integrare l'induzione indebita; solo se la sanzione fosse inesistente l'evento potrebbe essere ricondotto alla truffa per attività ingannevole
  • Un pubblico ufficiale che è responsabile della gestione di procedure interne non può normalmente invocare un errore scusabile sulle modalità di quella gestione per escludere il dolo
  • La Cassazione non ammette ricorsi fondati su motivi di appello già manifestamente infondati in sede d'appello (carenza d'interesse): talune censure procedurali o di prova, se ritenute infondate in appello, non giustificano il sindacato in Cassazione
  • Le circostanze attenuanti che richiedono una valutazione complessiva della gravità del reato (es. art. 323-bis) dipendono da elementi di fatto e dalla valutazione del giudice di merito; la loro esclusione va motivata in funzione del danno, del profitto e dell'atteggiamento dell'agente

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