Cassazione Civile, Ordinanza n. 06461/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia trae origine da un'azione revocatoria fallimentare promossa dalla curatela di un fallimento per ottenere la declaratoria di inefficacia di un pagamento di euro 5.372,40 effettuato dalla società poi fallita in favore della società ricorrente. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo non applicabili le esenzioni invocate dalla convenuta (pagamento "nei termini d'uso" e pagamento di corrispettivo a collaboratore non subordinato), e aveva condannato la convenuta alla restituzione della somma con interessi dalla messa in mora e alle spese. In appello la società soccombente aveva ottenuto solo una parziale riforma sul capo interessi, con riduzione dell'importo dovuto perché qualificato il debito come di valuta e non di valore; la Corte d'appello aveva però compensato le spese solo per un quinto e posto i restanti quattro quinti a carico dell'appellante. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha censurato tale statuizione deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, in caso di soccombenza reciproca o di parte vittoriosa sull'unica domanda, l'attore parzialmente vittorioso non potrebbe essere condannato neppure parzialmente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, quando le spese siano compensate solo in parte, la condanna alle spese residue può essere posta a carico della parte soccombente, secondo i principi di soccombenza e causalità. Nel caso concreto, poiché la domanda revocatoria era stata accolta in primo grado nei confronti della convenuta e l'appello aveva inciso solo sul quantum degli interessi, la Corte d'appello aveva correttamente compensato le spese per un quinto e condannato la ricorrente ai restanti quattro quinti. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La regola della soccombenza consente la condanna alle spese della parte rimasta sostanzialmente soccombente; la ripartizione delle spese va letta anche alla luce del principio di causalità.
La compensazione può essere disposta anche parzialmente; in tal caso è legittima la condanna della parte soccombente al pagamento della parte residua delle spese.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato utilizzato come parametro di censura per dedurre violazione di legge in relazione alla regolazione delle spese.
La trattazione del ricorso è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito previsto da tale disposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
art. 67, terzo comma, lett. a), l. fall.
Era stata invocata come esenzione dalla revocatoria per pagamenti effettuati nei termini d'uso, ma tale questione non è oggetto della decisione di legittimità, che si concentra sulle spese.
art. 67, terzo comma, lett. f), l. fall.
Era stata invocata come ulteriore esenzione dalla revocatoria per il pagamento di corrispettivo a collaboratore coordinato e continuativo, ma non rileva nella ratio decidendi dell'ordinanza.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, la compensazione anche solo parziale non esclude che la parte rimasta soccombente possa essere condannata a rifondere la quota residua delle spese di lite.
- L'attore che risulti complessivamente vittorioso sulla domanda proposta non può essere condannato alle spese, ma la regola non impedisce che, in caso di accoglimento parziale dell'impugnazione della controparte, le spese siano ridotte e poste in parte a carico dell'appellante soccombente.
- La regolazione delle spese va ricostruita secondo i principi di soccombenza e causalità: chi ha dato causa al processo o alla fase di giudizio e ne risulta sostanzialmente soccombente può essere tenuto alla rifusione, anche pro quota, delle spese dell'altra parte.
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