Cassazione Penale, Sentenza n. 28452/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la riparazione per ingiusta detenzione sostenendo di aver scontato 722 giorni in più rispetto al termine di pena corretto. L'errore deriva, secondo il ricorrente, da un calcolo errato operato nell'ordine di esecuzione (27/10/2016) che aveva indebitamente computato un aumento per continuazione; solo con un successivo ordine di esecuzione (2/8/2019) la Procura avrebbe corretto il fine pena individuandolo nell'8/12/2020. Detraendo i giorni di liberazione anticipata maturata (1.035 giorni), il ricorrente sostiene che la liberazione avrebbe dovuto avvenire il 7/2/2018 e che il ritardo nella scarcerazione non è imputabile a dolo o a colpa grave a suo carico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza della Corte di appello di Roma e ha disposto il rinvio per un nuovo esame. La Cassazione ha stabilito il principio secondo cui il diritto alla riparazione ex art.314 c.p.p. sussiste anche quando l'ingiusta detenzione deriva da vicende successive alla condanna connesse all'esecuzione della pena, purché non si dimostri un comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto che abbia concorso all'errore o al ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione. La materia dovrà ora essere riesaminata dalla Corte territoriale alla luce di tale principio, con valutazione anche dell'eventuale concorso di colpa del ricorrente.
Norme richiamate
La norma riconosce il diritto all'equa riparazione per detenzione ingiustamente patita; secondo la Corte, va interpretata in senso estensivo anche quando l'ingiusta detenzione derivi da errori o ritardi nell'ordine di esecuzione successivi alla condanna, salvo comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto.
Richiamata dal ricorrente in relazione al calcolo della pena e al criterio moderatore (quintuplo della pena più grave); la questione del corretto computo della pena è centrale per stabilire se vi sia stata detenzione eccedente.
art. 3 Cost.
Riferimento costituzionale usato nella motivazione della Corte Costituzionale che ha inciso sull'interpretazione dell'art.314 c.p.p.; evoca i principi di uguaglianza e tutela dei diritti fondamentali.
art. 24 Cost.
Richiama il diritto di difesa e l'accesso alla giustizia, elementi ritenuti rilevanti nei casi in cui l'ingiusta detenzione derivi da ordini di esecuzione errati.
art. 5 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Garantisce il diritto alla libertà e alla riparazione per arresto o detenzione ingiusti; è stato usato come parametro interpretativo per estendere il diritto all'indennizzo anche ai casi di errore nell'esecuzione della pena.
Sent. Corte Cost. n. 310/1996
Dichiara l'illegittimità parziale dell'art.314 c.p.p. nella parte che non prevedeva riparazione per detenzione ingiusta dovuta a errore dell'ordine di esecuzione; fondamento per l'ampliamento del diritto alla riparazione.
Sent. Corte Cost. n. 219/2008
Richiamata nel dibattito giurisprudenziale sul rapporto tra irrevocabilità della condanna e definitività della pena, influenzando la linea interpretativa successiva della Cassazione.
Giurisprudenza CEDU (es. Messina c. Italia, Del Rio Prada c. Spagna)
La giurisprudenza europea è stata utilizzata per affermare che la detenzione risultante essere 'sine titulo' comporta diritto alla riparazione; inoltre distingue errori di diritto da scelte discrezionali degli organi nazionali.
Massime di principio
- Il diritto alla riparazione ex art.314 c.p.p. può essere riconosciuto anche se l'ingiusta detenzione deriva da vicende successive alla condanna, purché tali vicende siano causate da errori o ritardi dell'organo dell'esecuzione e non dall'esercizio legittimo di un potere discrezionale.
- Non dà diritto automatico alla riparazione la mera discrepanza tra pena inflitta e pena eseguita quando la differenza derivi da scelte discrezionali legittime; invece rileva la violazione di legge o l'errore materiale nell'ordine di esecuzione.
- Il ricorrente può perdere il diritto all'indennizzo se è dimostrato un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia concorso causalmente all'errore o al ritardo nell'aggiornamento dell'ordine di esecuzione (es. omissione ingiustificata di impugnare un cumulo errato davanti al giudice dell'esecuzione).
- In presenza di un errore nel calcolo della pena da parte degli uffici, l'organo giudicante deve valutare caso per caso l'esistenza di concorso di colpa del detenuto e la sussistenza di una violazione di legge da parte dell'autorità procedente.
- Se l'errore è imputabile all'amministrazione o all'organo dell'esecuzione e non al detenuto, il periodo di detenzione oltre il corretto termine configura detenzione 'sine titulo' e legittima la richiesta di riparazione.
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