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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17097/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'indennizzo per ingiusta detenzione subita in regime di arresti domiciliari dal 31/07/2019 al 17/11/2019, misura adottata in relazione ai reati indicati nei capi D, E e N dell'ordinanza di custodia cautelare (artt. 318, 319, 321 e 480 c.p.). La Corte d'appello (giudice della riparazione) negò l'indennizzo ritenendo sussistente una condotta gravemente colposa della Lavenia, valorizzando elementi quali presunte chat WhatsApp con coimputati, un episodio intercettato del febbraio 2019 interpretato come disponibilita' a favori, la prassi di scambio di valori bollati tra dipendenti, il possesso di moduli e deleghe e certificati riconducibili a terzi. La ricorrente impugnò per cassazione, denunciando violazione e erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale aveva utilizzato elementi esclusi o neutralizzati dalle sentenze assolutorie e valutato condotte riconducibili a terzi o a prassi d'ufficio senza nesso causale con l'adozione della misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame. La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice della riparazione, pur avendo autonomia valutativa, non può fondare il diniego dell'indennizzo su condotte che la sentenza di assoluzione ha ritenuto non sussistenti o non provate. Nel caso di specie la Corte territoriale aveva fatto leva su elementi esclusi o reinterpretati dal giudice di merito (es. contatti WhatsApp, significato dell'intercettazione ambientale, prassi di scambio di valori bollati, moduli rinvenuti successivamente) e non aveva dato adeguato rilievo alle argomentazioni secondo cui tali fatti non erano stati presi in considerazione al momento dell'adozione della misura cautelare. Pertanto il provvedimento di diniego dell'indennizzo è stato annullato con rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Il giudice della riparazione ha autonomia valutativa per accertare dolo o colpa grave che possano aver indotto in errore l'autorità giudiziaria, ma non può desumere tali profili da condotte che la sentenza di assoluzione ha ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate; l'accertamento dei fatti compiuto nel giudizio di cognizione è vincolante.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Fondamento dei motivi di cassazione: dedotte violazione di norma processuale e vizio di manifesta illogicità della motivazione del giudice della riparazione.

  • art. 318, 319, 321 e 480 cod. pen.

    Sono i reati per i quali fu disposta la misura cautelare; la Corte segnala che, pur essendo stati i sospetti alla base dell'ordinanza cautelare, le successive assoluzioni su questi capi rendono problematico usare come ostativa alla riparazione condotte che il giudice penale ha ritenuto non provate.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e altre sezioni richiamate)

    Consolidato principio secondo cui il giudice della riparazione deve valutare autonomamente se la condotta del richiedente abbia concorso a determinare l'adozione della misura cautelare, ma non può riformare l'accertamento probatorio del giudice di cognizione: può utilizzare fatti "accertati o non negati", valutandone la rilevanza causale, e richiede la dimostrazione di dolo o colpa grave intesa come macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di norme.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione ha una valutazione autonoma sulla sussistenza di dolo o colpa grave ma non può basarsi su fatti che la sentenza penale ha dichiarato inesistenti o non provati: gli accertamenti definitivi del giudizio di cognizione vincolano sotto il profilo dell'esistenza dei fatti.
  • Per costituire causa ostativa all'indennizzo, la condotta del richiedente deve configurare una macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme o regolamenti tale da essere prevedibile causa di intervento giudiziario; semplici irregolarità o prassi d'ufficio non regolamentate non sono di per sé sufficienti.
  • Elementi emersi dopo l'adozione della misura cautelare o non usati dall'autorità che ha emesso la misura hanno valore limitato se non dimostrano un nesso causale con l'adozione della misura stessa.
  • Nel giudizio di riparazione occorre distinguere tra fatti rilevanti per l'adozione iniziale della misura e fatti rilevanti solo per la sua eventuale conferma o mantenimento; dichiarazioni o condotte utili al mantenimento non sempre giustificano il diniego dell'indennizzo relativo all'adozione.
  • Per il ricorrente: documentare e valorizzare le pronunce assolutorie e mostrare l'assenza di elementi utilizzati per giustificare la misura al momento della sua adozione; per la pubblica difesa: provare il nesso causale temporale e probatorio tra la condotta del dipendente e la decisione di coercizione.
  • I giudici devono motivare distintamente l'apprezzamento degli elementi di fatto rispetto alle valutazioni già compiute nel processo penale, spiegando perché eventuali elementi non condivisi dal giudice penale possano comunque integrare colpa grave ai fini della riparazione.

Testo integrale

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