Cassazione Penale, Sentenza n. 436/2022 del 11/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la convalida del sequestro probatorio (pressa, fogli manoscritti, 5 telefoni) e la perquisizione. Il ricorrente deduceva insufficienza del fumus commissi delicti: contestava la mancanza di prova della sua presenza nel garage dove era stata rinvenuta la maggior parte della sostanza, sostenendo che il mero possesso delle chiavi non dimostra disponibilità; negava che entrambe le tipologie di stupefacente fossero nella sua disponibilità (si sarebbe assunto responsabile solo di una); sosteneva la non rilevanza dei documenti manoscritti (legate all'attività di autonoleggio) e della pressa (smontata e in garage la cui disponibilità non era provata); rilevava inoltre la illegittimità del sequestro dei documenti perché non oggetto di perquisizione. Contestava infine l'uso del silenzio e la valutazione del quantitativo di stupefacente come indizio grave.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale di Roma che aveva valutato il fumus commissi delicti alla luce degli elementi acquisiti: il ricorrente era stato trovato in possesso di un rilevante quantitativo di stupefacente in parte sul veicolo con cui viaggiava, in parte in un garage di cui aveva le chiavi ed era stato visto entrare/uscire, e in parte presso la sua abitazione. Il sequestro dei documenti manoscritti, eseguito dalla polizia giudiziaria, era stato convalidato dal pubblico ministero nei termini di legge (art. 355 c.p.p.) e quindi ritenuto legittimo. La Corte ha inoltre condiviso la necessità delle esigenze probatorie indicate dal Tribunale (ricostruzione del volume d'affari illeciti). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen. (c.p.p.)
La valutazione del "fumus commissi delicti" è limitata all'astratta configurabilità del reato e all'idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini; non è un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa.
art. 354 cod. proc. pen. (c.p.p.)
Norma richiamata nei motivi di doglianza rispetto alle modalità di perquisizione e sequestro; la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze sulla mancata perquisizione dei documenti, ritenendo legittimo il successivo atto di convalida.
art. 355 cod. proc. pen. (c.p.p.)
Il sequestro d'iniziativa della polizia giudiziaria deve essere convalidato dal pubblico ministero nei termini di legge; essa convalida è stata effettuata e rende legittimo il sequestro dei documenti manoscritti.
art. 616 cod. proc. pen. (c.p.p.)
Norma che consente la condanna per spese e ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80
Riferimento alle fattispecie di reato contestate (traffico e detenzione di stupefacenti): la ricostruzione degli elementi probatori (sostanze rinvenute su veicolo, in garage e a casa) è stata ritenuta coerente con l'ipotesi delittuosa prevista da tali norme.
Massime di principio
- La verifica del "fumus commissi delicti" in sede di riesame è una valutazione sommaria finalizzata a stabilire se esistano elementi idonei a giustificare ulteriori indagini: non richiede la prova definitiva della colpevolezza.
- Il possesso delle chiavi di un locale combinato con elementi osservativi (essere stati visti entrare/uscire) può integrare indizi sufficienti di disponibilità del luogo per giustificare il sequestro probatorio.
- Il sequestro d'iniziativa operato dalla polizia giudiziaria è legittimo se convalidato tempestivamente dal pubblico ministero secondo i termini dell'art. 355 c.p.p.; l'assenza di preventiva perquisizione formale non invalida automaticamente il sequestro se sussiste la convalida.
- La presenza di documenti manoscritti collegati all'attività sospetta può costituire indizio rilevante per ricostruire il volume e l'organizzazione dell'illecito, anche se prodotti o riconducibili ad attività lecite; la loro rilevanza va valutata nel contesto probatorio complessivo.
- L'esercizio del diritto al silenzio non costituisce di per sé un indizio grave di colpevolezza; tuttavia, non impedisce che altri elementi oggettivi (quantitativi di sostanza, rinvenimenti in più luoghi, strumenti) possano sostenere il fumus.
- Una pressa o altro strumentario, anche se smontato, può essere rilevante se collegabile alla disponibilità del soggetto e all'attività illecita contestata.
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