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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20298/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ferrara per il reato previsto dall'art. 186, comma 7, d.lgs. 285/92 (fatto del 29/07/2016). Il ricorrente contestava, tra l'altro, violazione della legge penale e inosservanza del favor rei per non aver considerato le doglianze sull'errata interpretazione dell'ordinanza prefettizia e per presunta illogicità e contraddittorietà della motivazione di merito.

La decisione

La Corte di legittimità ha rilevato l'intervenuta prescrizione del reato (prescrizione maturata il 29/07/2021) ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Ha dichiarato che esistono i presupposti per rilevare e dichiarare la causa estintiva anche se maturata dopo la sentenza impugnata e durante il valido rapporto processuale di impugnazione. Considerata la prescrizione, la Corte ha ritenuto irrilevanti eventuali nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata e ha escluso la necessità di pronunciare un'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., perché non emergono in modo evidente circostanze tali da imporre l'assoluzione. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione, disposto l'eliminazione delle sanzioni amministrative accessorie applicate e ordinato la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Ferrara ai sensi dell'art. 224, comma 3, Codice della Strada.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, d.lgs. 285/92

    Norma che punisce la guida in stato di ebbrezza con specifiche sanzioni penali e amministrative; quanto alla vicenda, è il titolo di reato per cui era stato condannato il ricorrente.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio o su istanza cause di estinzione del reato sopravvenute dopo la sentenza impugnata (comma 1) e disciplina la pronuncia di assoluzione di merito quando, dalla constatazione dei fatti, emerge l'inesistenza del fatto o l'assenza del reato (comma 2). Nel caso specie è stata applicata la facoltà di rilevare la prescrizione sopravvenuta, mentre non sono state riscontrate le condizioni per un'assoluzione di merito.

  • art. 224, comma 3, Codice della Strada

    Prevede la comunicazione al Prefetto degli effetti del provvedimento giudiziario relativi alla sospensione o revoca della patente; qui la Corte ha disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Ferrara per gli eventuali provvedimenti amministrativi consequenziali.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 1021 del 28.11.2001 (Cremonese) e Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Principi consolidati indicano che, se sussiste una causa di estinzione del reato intervenuta, questa ha immediata efficacia e rende irrilevanti nullità o vizî di motivazione della sentenza impugnata; inoltre non è necessario rinviare la questione al giudice di merito quando la causa estintiva è evidente.

Massime di principio

  • Se durante il corso del processo di impugnazione matura una causa estintiva (es. prescrizione), la Corte di cassazione può rilevarla e dichiarare l'estinzione anche se la causa è sopravvenuta dopo la sentenza impugnata (art. 129 c.p.p., comma 1).
  • L'intervenuta estinzione del reato rende ininfluenti ai fini pratici vizi di motivazione o nullità della sentenza impugnata: è preferibile che il giudice proceda alla dichiarazione di estinzione senza rinviare per ulteriori accertamenti, secondo la giurisprudenza di legittimità.
  • La pronuncia di assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile solo quando dalle risultanze emerge con chiarezza l'insussistenza del fatto o l'assenza del reato; in assenza di tale evidenza, la via corretta è la dichiarazione di estinzione per prescrizione.
  • La dichiarazione di estinzione comporta anche la rimozione delle sanzioni amministrative accessorie applicate in sede penale e può imporre al giudice la trasmissione degli atti al Prefetto per gli eventuali provvedimenti amministrativi (es. in materia di patente) ai sensi del Codice della Strada.
  • Per chi impugna: mantenere vivo il rapporto processuale di impugnazione può consentire alla Corte di legittimità di rilevare cause estintive sopravvenute; è quindi importante valutare i termini di prescrizione e calendarizzare le impugnazioni in modo da non precludere questa possibilità.

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