Cassazione Penale, Sentenza n. 10752/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla confisca eccedente l'importo effettivamente riconducibile al Natoli. Ha stabilito che l'estraneità del ricorrente al reato relativo al 2012 impedisce l'applicazione della confisca per quel profitto; ha quindi rideterminato il profitto confiscabile nei confronti di Natoli nella misura di euro 1.201.529,00.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del 01/03/2021 che, nell'ambito dell'applicazione della pena concordata per l'omesso versamento dell'IVA, aveva disposto la confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 per un importo complessivo corrispondente alla somma delle IVA dovute per due annualità (2012 e 2013). Natoli contestava l'applicazione della confisca anche per l'annualità 2012 (euro 709.406,00), reato per il quale lui non era stato ritenuto responsabile, essendo invece responsabile solo per l'omesso versamento relativo al 2013 per euro 1.201.529,00.
Norme richiamate
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
La confisca per equivalente può colpire il profitto del reato o beni per un valore equivalente, ma solo con riferimento a profitti riconducibili al reato di cui è responsabile l'imputato; non è applicabile per reati ai quali il soggetto è estraneo
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; la sentenza distingue chiaramente i reati e la responsabilità soggettiva, valutando l'assenza di concorso di Natoli nel reato relativo al 2012
art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che disciplina il delitto di omesso versamento di IVA; individuato il fatto-reato per le annualità contestate e la relativa quantificazione dell'imposta dovuta
Richiamato in relazione all'applicazione della pena concordata (patteggiamento); la misura della pena concordata non esclude il controllo della legittimità della confisca collegata
art. 23, co. 8 D.L. n. 137/2020
Norma procedurale che regola la trattazione del ricorso (il ricorso è stato trattato ai sensi di tale disposizione)
Massime di principio
- La confisca per equivalente può essere disposta solo nei limiti del profitto riconducibile al reato accertato in capo al singolo imputato; non è ammissibile sommare profitti relativi a reati dei quali l'imputato è estraneo
- Quando più annualità o più delitti sono contestati a soggetti diversi, il giudice deve accertare e quantificare separatamente il profitto attribuibile a ciascun imputato prima di disporre la confisca
- L'estraneità dell'imputato a un fatto-costituisce un limite invalicabile per l'estensione della confisca; l'errore in tal senso è rimediabile in sede di impugnazione con annullamento o rideterminazione della confisca
- Il patteggiamento (applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) non esclude il sindacato di legittimità sulla confisca collegata: la misura e la titolarità del profitto vanno comunque verificate
- In situazioni similari, la difesa deve chiedere la separazione e la distinta quantificazione dei profitti per annualità/reato e dimostrare l'assenza di partecipazione a reati contestati ad altri soggetti; l'accusa ha l'onere di provare il nesso tra profitto e responsabilità dell'imputato
- Se esiste prova di concorso o di un'attività unitaria dell'imputato che abbia prodotto il profitto complessivo, la confisca può essere più ampia; la differenza rispetto al caso in esame è quindi la prova di collegamento tra il profitto complessivo e la condotta del singolo
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