Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15497/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'annualità 2015 relativo all'imposta sulla pubblicità, emesso da una società concessionaria per conto del Comune in relazione a due scritte non luminose apposte in aderenza a una palazzina adibita a centro servizi di proprietà della contribuente, ubicata in prossimità del casello autostradale. In primo e in secondo grado il ricorso della contribuente era stato respinto. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: primo, nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, assumendo che il vero thema decidendum fosse la natura pubblicitaria delle scritte e non la loro qualificazione come insegne o la metratura; secondo, omesso esame di un fatto decisivo, identificato nella natura non luminosa delle insegne e nell'irrilevanza della loro collocazione presso un edificio non coincidente con la sede sociale; terzo, violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 17 del d.lgs. n. 507 del 1993, sostenendo che le scritte non avessero natura pubblicitaria, anche perché la società operava in situazione di monopolio indiretto e non in concorrenza, con conseguente difetto del presupposto impositivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello non era apparente, essendo stata resa al di sopra del minimo costituzionale e avendo la CTR spiegato che l'imposta era dovuta in quanto le scritte erano insegne tassabili, non ricadenti nell'esenzione dell'art. 17, comma 1-bis, perché poste su un edificio diverso dalla sede della società e con superficie superiore a cinque metri quadrati. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché non vi era omesso esame di un fatto storico decisivo: i giudici di merito avevano comunque considerato natura e ubicazione delle scritte; inoltre il motivo era, in sostanza, incompatibile con il regime della c.d. doppia conforme, non essendo state indicate specifiche diverse rationes decidendi di primo e secondo grado. Ha infine respinto il terzo motivo affermando che l'art. 12 del d.lgs. n. 507 del 1993 assoggetta in generale a imposta le insegne, salvo le esenzioni dell'art. 17, non applicabili nel caso concreto; inoltre, ai fini dell'imponibilità, rileva l'attitudine oggettiva del messaggio a diffondere la notorietà dell'impresa o a migliorarne l'immagine, a prescindere dall'intento soggettivo, dalla natura monopolistica o meno dell'attività e dalla qualità di organismo di diritto pubblico, quest'ultima questione peraltro non ritualmente introdotta nel giudizio.

Norme richiamate

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La sindacabilità della motivazione in cassazione è limitata al rispetto del minimo costituzionale; non rileva il semplice difetto di sufficienza o la mera contraddittorietà della motivazione.

  • art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione ricorre solo in caso di assenza assoluta o di argomentazione obiettivamente incomprensibile o non riconducibile al decisum.

  • art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.

    Il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è denunciabile l'omesso esame di elementi istruttori o di mere questioni giuridiche.

  • art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività.

  • art. 369, secondo comma, num. 4, c.p.c.

    Ai fini dell'ammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., devono essere rispettati gli oneri di specifica produzione e indicazione degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 348 ter, quarto e quinto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme il motivo di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse rationes delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 360, terzo comma, c.p.c.

    È richiamato quale disciplina che recepisce la sanzione processuale di inammissibilità in caso di doppia conforme nei limiti del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 12 d.lgs. n. 507 del 1993

    Le insegne sono, in linea generale, assoggettate all'imposta sulla pubblicità, salvo le specifiche esenzioni previste dalla legge.

  • art. 17 d.lgs. n. 507 del 1993

    Le esenzioni, incluso il comma 1-bis, operano solo se ricorrono i presupposti normativi: insegna di esercizio che contraddistingue la sede dell'attività e superficie complessiva non superiore a cinque metri quadrati.

  • art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993

    Il presupposto impositivo è la diffusione di messaggi nell'esercizio di un'attività economica idonei a promuovere la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

  • art. 6 d.lgs. n. 507 del 1993

    Il soggetto passivo non è escluso in ragione della natura o qualità del contribuente, purché sia configurabile un messaggio pubblicitario ai sensi della disciplina.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Ha integrato la disciplina del contributo unificato richiamata dalla Corte per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione; non basta che il ricorrente contesti la sufficienza o la persuasività dell'argomentazione.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente un fatto storico decisivo, principale o secondario, e non singole prove, deduzioni difensive o questioni giuridiche.
  • In presenza di doppia conforme il ricorso per cassazione sul fatto decisivo è inammissibile se non vengono indicate specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Ai fini dell'imposta sulla pubblicità, le insegne sono tassabili in via generale quando, per ubicazione e caratteristiche, sono oggettivamente idonee a diffondere la notorietà dell'impresa o a migliorarne l'immagine, a prescindere dall'intento soggettivo dell'operatore.
  • L'esenzione prevista per le insegne di esercizio opera solo se l'insegna contraddistingue la sede dove si svolge l'attività e se la superficie complessiva rientra nel limite legale; in difetto, l'imposta è dovuta.
  • La natura pubblicistica o monopolistica dell'attività svolta non esclude, di per sé, la soggettività passiva né il presupposto impositivo, se il messaggio mantiene attitudine pubblicitaria oggettiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.