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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37585/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di violenza privata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

La Corte di appello di Perugia aveva confermato la condanna di primo grado per violenza privata. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: l'asserita mancanza di un atto qualificabile come querela e, quindi, il difetto della condizione di procedibilità per il reato contestato. La difesa ha poi depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando dagli atti del fascicolo, consultabili perché il vizio denunciato era di natura processuale, la presenza di un atto espressamente denominato querela e contenente la chiara richiesta di perseguire il responsabile del reato.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    La sentenza richiama il reato di violenza privata come titolo di responsabilità confermato in appello e non oggetto di contestazione nel merito in cassazione.

  • condizione di procedibilità della querela

    Per integrare la querela è sufficiente un atto formalmente denominato tale e contenente l'esplicita richiesta di perseguire il responsabile del reato.

  • accesso agli atti del fascicolo

    In presenza di un vizio processuale dedotto con il ricorso, la Corte può esaminare direttamente gli atti del fascicolo per verificare la fondatezza della censura.

  • art. 616 c.p.p.

    Il ricorrente soccombente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della procedibilità a querela, è sufficiente un atto che, pur oltre alla forma, manifesti in modo inequivoco la volontà della persona offesa di perseguire penalmente il responsabile del fatto.
  • Quando il ricorso per cassazione deduce un vizio processuale che impone il controllo degli atti, la Corte può accedere direttamente al fascicolo per verificare la sussistenza del presupposto denunciato.
  • La mancanza della condizione di procedibilità non è configurabile se dagli atti risulta un valido atto di querela, anche se la parte ricorrente ne contesta la qualificazione formale.
  • Il ricorso manifestamente infondato deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniViolenza privata
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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