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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17129/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controparti)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio in cui alcuni soggetti hanno convenuto in giudizio i proprietari di un compendio immobiliare chiedendo l’accertamento della natura condominiale di una particella catastale e della illegittimità del suo frazionamento e accatastamento. In corso di causa i convenuti hanno dichiarato di aver corretto l’erroneo accatastamento e la lite è stata definita in parte per cessazione della materia del contendere e in parte con rigetto delle domande sull’altra porzione immobiliare. In appello, accolto solo in parte il gravame, la Corte territoriale ha compensato integralmente le spese tra le parti e posto metà delle spese di consulenza tecnica a carico di ciascuna parte. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi sostanzialmente unitari: hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 92 c.p.c., sostenendo che la statuizione sulle spese fosse priva di adeguata motivazione e arbitraria, perché non avrebbe considerato il lungo periodo in cui essi erano stati costretti a difendersi da una pretesa infondata della controparte su uno dei punti della lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile. Ha osservato che vi era soccombenza reciproca e che, in tale situazione, la compensazione totale o parziale delle spese è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il limite di non porre le spese a carico della parte interamente vittoriosa. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione logica anche sulla regolazione delle spese di ctu. Richiamando l’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., la Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    memoria depositata ex art. 183 cod. proc. civ.

    richiamato solo per descrivere il momento processuale in cui i convenuti hanno modificato la loro difesa e ridotto la contestazione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la violazione dedotta non è stata ritenuta sussistente, poiché la decisione sulle spese era sorretta da motivazione logica

  • art. 92 c.p.c.

    in presenza di soccombenza reciproca la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    lo scrutinio di inammissibilità opera motivo per motivo e conduce alla declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con l’orientamento giurisprudenziale consolidato

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    la declaratoria di inammissibilità ex art. 360-bis può rilevare ai fini dell’impugnazione incidentale tardiva, secondo il richiamo della Corte

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato in connessione alla funzione di filtro e alla delibazione accelerata delle impugnazioni inconsistenti

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    norma richiamata per determinare la misura dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • In presenza di soccombenza reciproca, la compensazione totale o parziale delle spese processuali è espressione di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è normalmente sindacabile in cassazione.
  • La censura sulla regolazione delle spese è inammissibile se non evidenzia una reale violazione dei limiti legali alla compensazione o una motivazione del tutto mancante o meramente apparente.
  • La statuizione sulle spese di lite può essere supportata anche da una motivazione sintetica, purché coerente con l’esito complessivo della controversia e con la reciproca parziale soccombenza.
  • Il filtro di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. consente la declaratoria di inammissibilità quando il motivo non si confronta utilmente con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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