Cassazione Civile, Ordinanza n. 05836/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una comunicazione di preavviso di ipoteca notificata in relazione a un debito per imposta di registro dell'anno 1996. Il giudice di appello aveva respinto l'impugnazione dell'ente impositore/riscossore, rilevando la prescrizione del credito e la mancata prova di atti interruttivi, e aveva compensato le spese di lite con formula ritenuta generica. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 1, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nonché vizio motivazionale, per avere la CTR disposto la compensazione delle spese senza un'adeguata motivazione e con una formula meramente apodittica sulle asserite complessità della controversia.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla compensazione delle spese. Ha richiamato la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. operata dalla Corte costituzionale n. 77 del 2018 e ha affermato che gli effetti della pronuncia retroagiscono, sicché la valutazione della legittimità della compensazione va compiuta alla luce della situazione normativa risultante dalla declaratoria di incostituzionalità. Poiché la sentenza impugnata non indicava in modo concreto le ragioni della compensazione, limitandosi a richiamare in termini generici la complessità delle questioni decise in rito e nel merito, la Corte ha cassato la decisione e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale
art. 15, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla parte ricorrente in tema di spese del processo tributario
la compensazione delle spese richiede la ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni; la norma va letta alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale che ne ha esteso l'ambito applicativo
art. 13, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132
è la disposizione che aveva modificato l'art. 92, comma 2, c.p.c., poi oggetto della pronuncia di incostituzionalità
legge di conversione del d.l. n. 132/2014, richiamata nel testo dell'art. 92 c.p.c. scrutinato
Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consentiva la compensazione anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni
art. 92, secondo comma, c.p.c.
norma elastica, clausola generale da specificare in concreto dal giudice del merito, con giudizio censurabile in cassazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro richiamato nel principio di diritto riportato in sentenza per la denuncia della violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite deve essere sorretta da una motivazione concreta e non meramente apodittica; il richiamo generico alla complessità della controversia non è di per sé sufficiente se non chiarisce le specifiche ragioni che integrano le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dalla legge.
- La valutazione della legittimità della compensazione delle spese va effettuata secondo la disciplina risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale applicabile retroattivamente, anche se la decisione impugnata o il ricorso siano anteriori alla pronuncia della Corte costituzionale.
- La clausola delle "gravi ed eccezionali ragioni" in materia di spese processuali è una norma elastica, da concretizzare in base alle circostanze del caso dal giudice di merito, ma la relativa scelta è sindacabile in cassazione quando risulti priva di effettiva specificazione o di adeguato supporto motivazionale.
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