Cassazione Penale, Ordinanza n. 33735/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Varese per il reato di furto in abitazione o nelle pertinenze, previsto dall'art. 624-bis c.p., commesso mediante l'impossessamento di un'autovettura collocata all'interno del garage pertinenziale all'abitazione della persona offesa. Con il primo motivo ha denunciato l'erronea valutazione della prova, sostenendo che il riconoscimento effettuato dagli agenti di polizia giudiziaria sulla base delle immagini della videosorveglianza e del confronto con un'immagine dell'imputato fosse soltanto un giudizio di verosimiglianza e non un riconoscimento effettivo. Ha inoltre richiamato, quale elemento a sostegno dell'alibi, la sottoposizione agli arresti domiciliari. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione del garage come pertinenza di privata dimora, negando la configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico e non consentito in sede di legittimità, perché diretto a ottenere una rivalutazione o una rilettura alternativa delle prove senza indicare specifici travisamenti, a fronte di una motivazione non manifestamente carente o illogica. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva adeguatamente spiegato il riconoscimento dell'imputato mediante comparazione tra le immagini della videosorveglianza e un fotogramma raffigurante il suo volto, escludendo margini di incertezza. La doglianza relativa agli arresti domiciliari non si confrontava con la motivazione d'appello, che aveva escluso l'efficacia della circostanza come alibi anche perché nel periodo del furto non risultavano effettuati controlli presso l'abitazione dell'imputato. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e quindi inammissibile, poiché il garage costituisce pertinenza dell'abitazione quando è luogo nel quale si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e al quale non si accede senza il consenso del titolare. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. È stata invece respinta la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese, non avendo essa svolto un'effettiva attività argomentativa diretta a contrastare il ricorso.
Norme richiamate
La sottrazione di beni mobili mediante introduzione forzata in un garage può integrare il furto in abitazione o nelle pertinenze, quando il garage costituisce pertinenza dell'abitazione e luogo di svolgimento non occasionale della vita privata, non accessibile senza il consenso del titolare.
La disposizione non può essere utilizzata per trasformare in una censura di violazione di legge una doglianza diretta a ottenere una nuova valutazione degli elementi di prova.
È richiamato con riferimento ai requisiti della motivazione, senza che la Corte ravvisi una carenza motivazionale rilevante.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
È richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione della sentenza, senza che siano ravvisati vizi macroscopici nella motivazione impugnata.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo relativo all'inosservanza di norme processuali poste a pena di nullità non può essere impiegato per aggirare i limiti propri delle censure sulla valutazione della prova.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
In sede di legittimità sono deducibili soltanto vizi motivazionali nei limiti previsti dalla norma; non è consentita una rivalutazione alternativa del compendio probatorio.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, sollecita una rivalutazione o una rilettura alternativa delle prove, se non indica specifici travisamenti e la motivazione della decisione impugnata non presenta carenze o illogicità macroscopiche.
- La violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere dedotta per censurare il modo in cui il giudice di merito ha valutato gli elementi di prova, poiché i limiti del sindacato sulla motivazione non possono essere elusi qualificando la doglianza come inosservanza di norme processuali.
- La sottoposizione dell'imputato agli arresti domiciliari non costituisce di per sé un alibi, quando il giudice di merito abbia escluso l'effettiva incompatibilità temporale o materiale con il reato, anche considerando l'assenza di controlli presso l'abitazione nel periodo rilevante.
- Integra il furto in abitazione o nelle pertinenze la sottrazione di beni mobili mediante introduzione forzata in un garage che costituisca pertinenza dell'abitazione, ove vi si compiano non occasionalmente atti della vita privata e l'accesso sia subordinato al consenso del titolare.
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