Cassazione Civile, Ordinanza n. 24227/2021 del 08/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la proroga del trattenimento di uno straniero presso un CPR, disposta dal questore e convalidata dal giudice di pace perché l'espulsione non era ancora eseguibile in attesa del lasciapassare dell'autorità diplomatica del Paese di origine. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998, per assenza di elementi concreti idonei a ritenere probabile l'identificazione dello straniero in sede di seconda proroga; (2) violazione dell'art. 15, par. 6, direttiva 2008/115/CE, sostenendo l'erronea attribuzione di efficacia diretta alla norma eurounitaria e richiamando il limite massimo complessivo di 180 giorni previsto dalla disciplina italiana; (3) violazione della medesima direttiva, assumendo che la mancata collaborazione dello straniero e i ritardi nell'acquisizione della documentazione non siano presupposti previsti dalla legge italiana né per il trattenimento né per la proroga.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'instaurazione del contraddittorio in cassazione mediante notifica al Ministero dell'interno presso l'Avvocatura generale dello Stato. Nel merito, ha affermato che la proroga era legittima perché rientrava nei limiti temporali dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998, non superava il periodo massimo complessivo di 180 giorni e trovava giustificazione nella persistente impossibilità di eseguire il rimpatrio per mancanza del lasciapassare consolare. Ha inoltre osservato che il giudice di pace aveva recepito, sia pure sinteticamente, le ragioni della questura, e che la motivazione non era stata specificamente censurata nei modi e termini consentiti. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998
La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni... il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni... In ogni caso il periodo massimo di trattenimento... non può essere superiore a centottanta giorni
la proroga del trattenimento è ammessa solo nei casi e nei tempi rigidamente previsti dalla legge; ciascuna frazione temporale deve rispettare il relativo limite e il trattenimento deve restare entro il tetto massimo complessivo di 180 giorni
art. 15, par. 6, direttiva 2008/115/CE
richiamata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che il caso fosse risolto sulla base della disciplina interna e della giurisprudenza sul trattenimento finalizzato al rimpatrio, senza accogliere le censure di inapplicabilità o di errata efficacia diretta
art. 13 Cost.
richiamato per affermare che la limitazione della libertà personale dello straniero è soggetta a riserva assoluta di legge e a controllo giurisdizionale nei limiti fissati dalla norma
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
non applicato in concreto perché dagli atti risultava il processo esente dal contributo unificato
Cass. n. 27692 del 2018
richiamata sul corretto contraddittorio in cassazione nei ricorsi contro la convalida della proroga del trattenimento
Cass. n. 11451 del 2013
richiamata per il principio della rigidità della scansione temporale del trattenimento e della necessità di rispettare i limiti legali delle proroghe
Cass. n. 18748 del 2015
richiamata per il principio della necessità di una specifica situazione transitoria ostativa alla preparazione del rimpatrio o all'allontanamento
Cass. n. 7829 del 2019
richiamata come precedente conforme sull'esigenza di difficoltà concrete nella procedura di identificazione
Cass. n. 29760 del 2020
richiamata in senso conforme sul requisito della situazione ostativa al rimpatrio
Cass. n. 17417 del 2017
richiamata per la legittimità della proroga del trattenimento in presenza di difficoltà nel completamento dell'identificazione
Massime di principio
- Il trattenimento dello straniero ai fini dell'espulsione è una misura che incide sulla libertà personale e, come tale, può essere mantenuta e prorogata solo nei casi, nei modi e nei tempi rigidamente previsti dalla legge.
- Quando la legge prevede proroghe temporali predeterminate, il giudice non può autorizzare estensioni che eccedano la durata della singola fase, anche se il tempo residuo rientrerebbe nel massimo complessivo.
- La proroga del trattenimento è legittima se l'amministrazione allega e il giudice verifica una concreta e attuale difficoltà nella identificazione o nell'acquisizione dei documenti di viaggio, tale da impedire il rimpatrio nel termine originario.
- In sede di legittimità, il contraddittorio nei ricorsi contro provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento è validamente instaurato mediante notifica al Ministero dell'interno presso l'Avvocatura generale dello Stato.
- Una motivazione sintetica del giudice di pace può essere sufficiente se recepisce le ragioni specifiche addotte dall'autorità richiedente e non viene impugnata con censure specifiche sulla motivazione nei modi e termini processualmente corretti.
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