Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06753/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (trasportatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un imprenditore individuale per il pagamento del compenso relativo all’attività di raccolta di latte industriale svolta per alcuni mesi del 2013 a favore di una società casearia. La società ha opposto il decreto deducendo che il fornitore del servizio aveva adulterato il latte raccolto, aggiungendovi acqua e sale e indicando quantitativi maggiori di quelli effettivamente prelevati, richiamando un controllo dei NAS che aveva sequestrato il latte e rinvenuto strumenti per l’alterazione. In primo grado l’opposizione fu rigettata; in appello la decisione fu riformata, il decreto ingiuntivo revocato e il contratto dichiarato risolto per grave inadempimento del fornitore, con rigetto della domanda risarcitoria della società per difetto di prova del danno quantificabile. In cassazione il trasportatore ha proposto quattro motivi: i primi due denunciando nullità della sentenza per motivazione contraddittoria/apparente e lamentando che, se era stata riconosciuta la risoluzione e il relativo inadempimento, non si sarebbe potuto negare il credito per le prestazioni fatturate; il terzo deducendo violazione dell’art. 1458 c.c. per mancato riconoscimento di una risoluzione solo parziale, atteso che il committente aveva comunque fruito delle prestazioni per un certo periodo; il quarto lamentando erronea applicazione delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. per avere esteso l’inadempimento a un periodo indeterminato nel passato. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, censurando la decisione nella parte in cui aveva negato la liquidazione equitativa del danno pur avendo ritenuto verosimile e sostanzialmente provato un meccanismo di adulterazione del latte per il passato, sostenendo che il danno esisteva ma era oggettivamente difficile da quantificare e che quindi avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 1226 c.c. insieme ai criteri sull’onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’imprenditore, ritenendo inammissibili i primi tre motivi perché diretti sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e ha ritenuto infondato il quarto motivo sulla presunzione semplice. Ha invece accolto il ricorso incidentale della società casearia, affermando che, una volta accertata la verosimile esistenza di un danno da adulterazione del latte, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se ricorressero i presupposti per la liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., non potendo negare il risarcimento per la sola difficoltà di quantificazione quando tale difficoltà fosse oggettiva e non imputabile alla parte danneggiata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame sul punto del danno e della sua liquidazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione; non consente di trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione del merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per dedurre nullità della sentenza per asserita motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per denunciare vizi motivazionali della sentenza impugnata.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la valutazione delle prove e delle presunzioni è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, salvo errori di diritto.

  • art. 1458 c.c.

    Richiamato dal ricorrente principale per sostenere che la risoluzione avrebbe dovuto avere effetti non retroattivi sulle prestazioni già eseguite; la censura è stata ritenuta inammissibile perché implicava rivalutazione del fatto.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte afferma che la valutazione circa i requisiti di precisione, gravità e concordanza delle presunzioni è affidata al giudice di merito ed è censurabile solo se la motivazione sia illogica o viziata da errore di diritto.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno presuppone la prova dell’esistenza del danno e l’impossibilità o grave difficoltà oggettiva e incolpevole di provare il suo preciso ammontare; non può supplire alla mancanza di prova sull’an debeatur.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato come norma che estende alla responsabilità aquiliana i criteri di liquidazione equitativa di cui all’art. 1226 c.c.

  • art. 115 c.p.c.

    Indicato come base del potere di liquidazione equitativa del danno, inteso come equità giudiziale correttiva o integrativa e non come giudizio equitativo libero.

  • art. 1460 c.c.

    È evocato nella fase di merito come eccezione di inadempimento sollevata dalla società committente per sospendere il pagamento del corrispettivo.

  • D.Lgs. n. 231/2002

    Richiamato nel ricorso principale in relazione agli interessi di mora domandati sul credito monitorio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale sulla trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito censurare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o di vizi motivazionali, quando la doglianza miri in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • La valutazione della ricorrenza dei requisiti delle presunzioni semplici appartiene al giudice di merito ed è sindacabile solo se la motivazione è illogica, apparente o giuridicamente errata; non è ammessa una rivalutazione alternativa degli indizi in sede di legittimità.
  • La liquidazione equitativa del danno richiede sempre la prova certa dell’esistenza del pregiudizio; l’equità non può supplire alla mancanza di prova dell’an debeatur.
  • Quando il danno è provato ma il suo ammontare preciso è oggettivamente e incolpevolmente difficile da determinare, il giudice deve utilizzare la liquidazione equitativa come criterio correttivo/integrativo, senza poter respingere la domanda con un mero non liquet.
  • Nei contratti di durata, la circostanza che alcune prestazioni siano state eseguite o che una condotta inadempiente sia emersa in un dato momento non esclude, di per sé, che il giudice possa accertare un inadempimento riferibile anche a un periodo anteriore sulla base di elementi presuntivi, purché tali elementi siano logicamente valorizzati nel rispetto dei criteri di legge.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.