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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41288/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne: VIRGATA eccepisce illogicità sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche (avendo ammesso i fatti e avendo cambiato residenza); ZINNA contesta la prova della partecipazione alla rapina della gioielleria Fallico, invocando pressioni subite, ruolo marginale e criticando la riconducibilità della ricettazione a un automatismo; ZAPPALÀ contesta l'affermazione di associazione a delinquere sostenendo che si trattò di accordi per singoli reati privi di pactum sceleris/affectio societatis e critica la mancata concessione delle attenuanti generiche; NICOLOSI deduce errata applicazione dell'art. 416 c.p. sostenendo che il programma era finalizzato a reati determinati e non a una serie indeterminata di delitti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale sull'esistenza di un'associazione a delinquere, fondata su elementi quali la programmazione continuativa dei reati, il luogo fisso di ritrovo (casa di Nicolosi), e uno schema operativo consolidato. Ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche alla luce dell'elevato allarme sociale e della violenza dei reati; la valutazione discrezionale del giudice di merito (comparazione delle circostanze) non è stata ravvisata come illogica. Quanto a Zinna, la Corte ha ritenuto idonee le intercettazioni e le ammissioni a fondare la responsabilità. I ricorsi sono dunque inammissibili e i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto configurato il delitto di associazione a delinquere perché era presente un vincolo associativo stabile, una struttura organizzativa e un programma criminoso volto a una serie indeterminata di reati contro il patrimonio, distinguendo tale fattispecie dal semplice concorso di persone nel reato.

  • art. 133 cod. pen.

    La valutazione della prevalenza o meno delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; può essere sufficiente la considerazione di un solo elemento fra quelli indicati dall'art. 133 per negare o riconoscere la diminuente.

  • art. 62-bis cod. pen.

    modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con l. 24 luglio 2008, n. 125

    Dopo la modifica normativa non è più sufficiente la sola incensuratezza per il riconoscimento delle attenuanti generiche; occorrono elementi positivi di segno rilevante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa, all'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La qualificazione dell'atto come associazione a delinquere richiede prova di un vincolo stabile, di una struttura e di un programma criminoso volto a ripetute azioni delittuose; riunioni occasionali per singoli reati possono non essere sufficienti.
  • La decisione sulla prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti è rimessa alla valutazione del giudice di merito e può legittimamente fondarsi anche su un solo elemento ritenuto determinante (es. gravità e modalità dei reati).
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., l'incensuratezza da sola non garantisce il riconoscimento delle attenuanti generiche: servono elementi positivi concreti.
  • Le contestazioni di fatto basate sulla rilettura delle prove (es. rivalutazione delle intercettazioni o delle ammissioni) sono difficilmente accolte in sede di legittimità se non viene dimostrata illogicità o arbitrarietà della motivazione di merito.
  • Il rigetto/inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche immediate (spese processuali e possibile sanzione pecuniaria); i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per evitare l'inammissibilità.

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