Cassazione Civile, Ordinanza n. 28834/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'ente provinciale aveva applicato una sanzione amministrativa per escavazione in difformità dall'autorizzazione in una cava, determinando l'importo come sestuplo del valore commerciale del materiale estratto, stimato mediante assimilazione a voci del prezziario della Camera di commercio. Gli originari destinatari avevano proposto opposizione sostenendo l'erroneità del criterio di quantificazione; il giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione, mentre la Corte d'appello aveva accolto il gravame ritenendo che la sanzione dovesse essere rideterminata in base a un diverso listino camerale più prossimo ai fatti, con conseguente estinzione della sanzione per pagamento in misura ridotta. In cassazione la provincia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 18 e 16 L. 689/1981 e dell'art. 33 L.R. Veneto n. 44/1982, nonché del principio tempus regit actum, per avere la Corte territoriale applicato un listino camerale successivo all'accertamento; 2) violazione dell'art. 33 L.R. Veneto n. 44/1982, dell'art. 1 L. 689/1981 e dell'art. 25 Cost., per asserita indeterminatezza della fattispecie sanzionatoria; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., perché l'assimilazione del materiale estratto alla voce del listino sarebbe stata arbitraria e priva di riscontri fattuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che l'art. 33 della legge regionale veneta non impone l'uso del listino della Camera di commercio vigente al momento dell'accertamento in modo rigido e letterale, ma richiede che la sanzione sia calcolata sul valore commerciale del materiale escavato al momento della commissione dell'illecito, desumibile da dati ufficiali provenienti dalla Camera di commercio. Ha inoltre ritenuto che la Corte d'appello avesse svolto un accertamento di merito logicamente e congruamente motivato, escludendo che l'assimilazione operata dalla Provincia fosse corretta e valorizzando un bollettino camerale successivo ma già disponibile al momento dell'ordinanza, idoneo a rappresentare il valore del materiale all'epoca dei fatti. È stata quindi confermata la sentenza d'appello; la provincia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 33 L.R. Veneto 7 dicembre 1982, n. 44
sestuplo del valore commerciale, rilevato dai listini-prezzi della Camera di commercio provinciale competente, del materiale scavato in difformità
La sanzione va rapportata al valore commerciale del materiale escavato al momento della commissione dell'illecito, desunto da dati ufficiali della Camera di commercio; il riferimento al listino non va inteso in senso rigidamente letterale come necessariamente quello vigente all'accertamento.
art. 18 L. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla disciplina dell'opposizione e della sanzione amministrativa, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento.
art. 16 L. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato dalla ricorrente in relazione al pagamento in misura ridotta, senza che la Corte ravvisasse violazioni della norma.
art. 1 L. 24 novembre 1981, n. 689
Invocato per sostenere il principio di legalità e tassatività della sanzione amministrativa; la Corte ha escluso che la disciplina regionale generasse indeterminatezza, perché il criterio di quantificazione era oggettivo e verificabile.
art. 25 Cost.
Richiamato dalla ricorrente come parametro di legalità, ma la Corte ha escluso la violazione del principio di legalità nella fattispecie.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione della sentenza d'appello non è stata ritenuta apparente: la Corte territoriale ha espresso ragioni logiche e complete dell'accertamento di fatto e della scelta del valore del materiale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata per veicolare i motivi di violazione di legge.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Richiamato per dichiarare inammissibile una deduzione nuova e non specificamente localizzata negli atti di causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative predeterminate in rapporto al valore di un bene o di un materiale, il rinvio ai listini camerali non deve essere letto in modo meramente formale: ciò che conta è la ricostruzione del valore commerciale del bene al momento dell'illecito mediante dati ufficiali e oggettivi provenienti dall'ente camerale competente.
- Il principio di legalità non è violato quando la norma sanzionatoria individua un parametro di quantificazione sufficientemente determinato e verificabile, anche se la concreta determinazione richiede l'uso di criteri tecnici o l'assimilazione a voci merceologiche analoghe.
- Il giudice di merito può correggere l'assimilazione operata dall'autorità amministrativa quando essa conduca a un valore non coerente con il mercato e non risulti supportata da elementi tecnici; tale apprezzamento, se logicamente motivato, non è censurabile in cassazione come vizio di motivazione apparente.
- La censura di motivazione apparente richiede la mancanza reale di un percorso argomentativo; non è sufficiente il semplice dissenso sulla valutazione del materiale probatorio o sulla scelta del listino ritenuto più attendibile.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di un errore di assimilazione o di una contestazione di fatto deve essere specificamente localizzata negli atti processuali, altrimenti è inammissibile ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
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