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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25048/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

La vicenda riguarda un episodio di presunta estorsione legato a rapporti tra soggetti vicini a un contesto mafioso e un imprenditore/datore di lavoro. Secondo la ricostruzione di merito, alcuni imputati avrebbero costretto la persona offesa a riconoscere somme di denaro collegate a lavori di ristrutturazione mai eseguiti o a una presunta inadempienza contrattuale, utilizzando la forza di intimidazione derivante dall'appartenenza a una cosca mafiosa e predisponendo anche una scrittura privata retrodatata per simulare il pagamento rateale di 20.000 euro. Un altro imputato era stato ritenuto responsabile di aver conseguito 15.000 euro dalla persona offesa quale ristoro per un asserito mancato pagamento di retribuzioni, in un quadro qualificato come estorsione aggravata dal metodo mafioso. I ricorsi deducevano: violazione del ne bis in idem per pretesa identità del fatto con altro procedimento nel quale gli stessi episodi erano stati valorizzati solo come indice della partecipazione associativa; vizio di motivazione e violazione degli artt. 125, 192 e 546 c.p.p. per asserita inattendibilità del collaboratore di giustizia e mancata valutazione tripartita della chiamata in correità; insussistenza della prova della minaccia e della dazione indebita; erronea esclusione della qualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni; illegittimo riconoscimento dell'aggravante mafiosa; diniego delle attenuanti generiche fondato su motivazione stereotipata. Il ricorrente con posizione diversa sosteneva invece che la somma ricevuta fosse il pagamento di un credito di lavoro accertato da decreto ingiuntivo e che la Corte di merito non avesse affrontato il punto decisivo del difetto di prova del danno ingiusto e del profitto ingiusto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dagli imputati diversi da Morano Rocco, ritenendo manifestamente infondati o aspecifici i motivi relativi al ne bis in idem, alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, alla configurabilità dell'estorsione, all'aggravante mafiosa e al diniego delle attenuanti generiche, oltre a rigettare la richiesta di spese della parte civile non comparsa in udienza. Nei confronti di Morano Rocco, invece, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, perché la motivazione non aveva adeguatamente risposto alle censure difensive sul credito di lavoro e sulla mancanza di prova dell'ingiusto profitto e del danno ingiusto; la Corte ha ritenuto che il giudice di appello si fosse limitato ad affermazioni assertive circa il preteso mascheramento del pagamento, senza confrontarsi con il decreto ingiuntivo e con le obiezioni sulla regolarità del credito. È stata inoltre confermata la mancata liquidazione delle spese in favore della parte civile che non aveva partecipato alla discussione orale in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 649 c.p.p.

    Il ne bis in idem opera solo quando vi sia identità storico-naturalistica del fatto, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi e nelle coordinate di tempo, luogo e persona; non impedisce l'uso del medesimo fatto storico come elemento di prova di un diverso reato.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    La motivazione deve dare conto del percorso logico seguito e delle ragioni della decisione, anche in relazione alla valutazione della prova dichiarativa.

  • art. 192 c.p.p.

    La chiamata in correità richiede valutazione della credibilità del dichiarante, attendibilità intrinseca e riscontri esterni; in cassazione non è consentita una mera rivalutazione del merito.

  • art. 546, comma 1, c.p.p.

    La sentenza deve esporre concisamente i motivi di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 606 c.p.p.

    Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio, salvo vizi di motivazione o violazioni di legge rilevabili nei limiti del ricorso.

  • art. 629 c.p.

    L'estorsione richiede minaccia o violenza, costrizione della persona offesa e conseguimento di un profitto ingiusto con altrui danno.

  • art. 393 c.p.

    Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si distingue dall'estorsione soprattutto per l'elemento soggettivo e per il modo in cui l'agente persegue la pretesa creditoria.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    L'aggravante del metodo mafioso è configurabile quando la condotta è connotata dall'utilizzazione della forza di intimidazione derivante dall'associazione mafiosa o dal fine di agevolarla.

  • art. 81 c.p.

    In tema di continuazione, l'aumento di pena deve rispettare i limiti legali ed è insindacabile se contenuto in misura congrua e non illogica.

  • art. 416-bis c.p.

    Richiamato in relazione al procedimento precedente 'Lex' e alla partecipazione ad associazione mafiosa, senza che ciò precluda la considerazione dello stesso fatto storico per la prova di un diverso reato.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente come parametro del sindacato di cassazione per distinguere tra vizi deducibili e mera richiesta di rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem preclude un secondo giudizio solo quando il fatto sia identico in senso storico-naturalistico; non opera se il precedente procedimento ha riguardato un diverso reato, ancorché il medesimo episodio sia stato valorizzato come elemento probatorio.
  • Nei reati associativi di tipo mafioso, la circostanza che un episodio criminoso sia già stato considerato in altro processo per dimostrare l'appartenenza al sodalizio non impedisce di processarlo autonomamente come reato-fine o condotta distinta.
  • La valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori o coimputati richiede l'apprezzamento di credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontri esterni; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del compendio probatorio a quella motivata dal giudice di merito.
  • La distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dall'elemento soggettivo e dall'effettiva consapevolezza dell'agente circa l'assenza di un credito tutelabile o l'uso della minaccia per conseguire un profitto ingiusto.
  • Quando la difesa deduce l'esistenza di un credito o di un titolo esecutivo, il giudice deve confrontarsi specificamente con tali elementi, perché la loro omessa valutazione può incidere sulla prova del profitto ingiusto e del danno ingiusto richiesti per l'estorsione.
  • L'aggravante del metodo mafioso richiede che la decisione dia conto degli elementi concreti da cui desumere l'uso della forza intimidatrice o la finalità di agevolazione dell'associazione, senza limitarsi a formule assertive.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se fondato su elementi concreti, come gravità del fatto e capacità a delinquere, e non richiede formule sacramentali quando la motivazione sia non illogica e coerente con il giudizio di merito.
  • In materia di continuazione, l'aumento di pena può essere contenuto entro limiti molto ridotti se proporzionato al caso concreto; la collaborazione può essere già valorizzata in altri segmenti del trattamento sanzionatorio, senza imporre un ulteriore differenziamento automatico dell'aumento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCorruzioneEstorsioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleReati contro la PADelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiNe bis in idemContinuazioneOnere della prova

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