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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41152/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della custodia in carcere. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione delle norme sul procedimento cautelare (artt. 125 comma 3, 292 comma 3, 275 comma 3 c.p.p.), deducendo la sopravvenuta attenuazione delle esigenze cautelari per effetto del "tempo silente" (distanza temporale dal fatto) e dei benefici penitenziari ottenuti per altra condanna; con motivi aggiunti si censura altresì la mancata corretta applicazione degli artt. 275 e 299 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il principio secondo cui, nell'appello avverso il rigetto della revoca o sostituzione di misura cautelare, il Tribunale non deve riesaminare integralmente la sussistenza delle esigenze cautelari ma verificare la correttezza giuridica e la motivazione in relazione ai fatti nuovi allegati. La Corte ha confermato che il mero decorso del tempo ("tempo silente") non determina automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari in ipotesi di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p.; rileva invece il tempo intercorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura, eventualmente unito ad altri elementi sopravvenuti. I benefici penitenziari prodotti dal ricorrente erano elementi preesistenti alla misura e risultavano già considerati nel provvedimento originario. Inoltre per il reato contestato (omicidio aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.) opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere; il Tribunale ha adeguatamente motivato la permanenza del rischio cautelare richiamando la gravità della condotta, il seppellimento e lo spostamento del cadavere. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Rilevanza particolare per i delitti di criminalità organizzata e reati assimilati: il relativo inquadramento giustifica una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere; il tempo trascorso dal fatto ("tempo silente") non è automaticamente valutabile ai fini di revoca della misura.

  • art. 299, cod. proc. pen.

    Limiti alla considerazione del tempo: ai fini di revoca o sostituzione della misura cautelare occorre valutare il tempo decorrente dall'applicazione o dall'esecuzione della misura, non semplicemente dalla commissione del reato, salvo sopravvenienze rilevanti.

  • art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiama i caratteri di attualità e concretezza del pericolo che giustificano la misura cautelare; la Corte ne valorizza l'applicazione nel contesto delle presunzioni per i reati di cui all'art. 275 comma 3.

  • art. 416-bis.1, cod. pen.

    Aggravante collegata alla fattispecie di criminalità organizzata; rafforza il parametro in base al quale valutare la sussistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate per la formulazione dei motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti, senza trovare errori di diritto o di motivazione.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Fondamento della condanna alle spese processuali per il ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione esecutiva indicata dalla cancelleria per gli adempimenti conseguenti alla sentenza (richieste amministrative/avvisi).

  • art. 310, cod. proc. pen.

    Norma relativa al giudice dell'appello cautelare richiamata nel contesto procedurale: il ricorso era diretto avverso l'ordinanza del Tribunale quale giudice dell'appello ex art. 310.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di riproduzione del motivo di ricorso in Cassazione: il motivo è stato trascritto nei limiti consentiti.

Massime di principio

  • In appello contro il rigetto di una richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare il Tribunale non è tenuto a una completa rivalutazione delle esigenze cautelari ma a verificare la correttezza giuridica e la motivazione rispetto ai fatti nuovi allegati.
  • Il mero decorso del tempo dalla commissione del reato ("tempo silente") non costituisce di per sé motivo di revoca della misura per i reati rientranti nell'art. 275 comma 3 c.p.p.; rileva invece il tempo dall'applicazione o esecuzione della misura e l'eventuale insorgenza di fatti sopravvenuti che incidano sulle esigenze cautelari.
  • I benefici penitenziari ottenuti in epoca anteriore all'emissione della misura cautelare sono elementi preesistenti e hanno rilievo limitato se già considerati nel provvedimento originario; per ottenere la revoca occorrono sopravvenienze decisive.
  • Per delitti aggravati da contiguità alla criminalità organizzata sussiste una presunzione relativa di necessità della custodia in carcere e della sua adeguatezza; chi impugna deve produrre elementi specifici e decisivi per superare tale presunzione.
  • Le censure in Cassazione che mirano a un diverso apprezzamento della prova sono inammissibili se richiedono una rivalutazione del materiale probatorio non configurabile come travisamento evidente e incontestabile.

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