Cassazione Penale, Sentenza n. 25825/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato o parzialmente riformato le condanne per reati connessi a ricettazione, somministrazione di farmaci o sostanze dopanti, cessione di stupefacenti ed esercizio abusivo della professione. Bello deduce vizi motivazionali (art.606 lett. e c.p.p.), travisamento del fatto sul capo 24, inversione dell'onere della prova circa l'origine lecita in Ucraina delle merci e omissione sulla consapevolezza dell'illiceità; chiede anche applicazione del comma 2 dell'art.648 c.p. (minore offensività). Rimonti propone più motivi: illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alla ricettazione (capo 44) basata su intercettazioni tra terzi; erronea applicazione dell'art.348 c.p. (esercizio abusivo della professione) sostenendo esercizio come naturopata; mancata applicazione dell'art.62-bis c.p. nella determinazione della pena (tenuità, durata, condotta anteriore/posteriore). Verzelli deduce violazione di legge (art.606 lett. b c.p.p.) per l'applicazione di una fattispecie che, con la legge posteriore, sarebbe stata modificata/ristretta (introduzione del dolo specifico), sostenendo la non punibilità o applicazione della lex mitior anche alla luce di pronunce su incostituzionalità sopravvenuta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha, nel complesso, rigettato i ricorsi di Bello e Rimonti ritenendoli inammissibili per motivi largamente ripetitivi o manifestamente infondati: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato le valutazioni di fatto (valutazione della gravità della condotta, collegamenti probatori e qualificazione dell'attività professionale). In particolare, il motivo di Bello è stato giudicato generico e ripetitivo rispetto alla motivazione d'appello; il ricorso su minore offensività (art.648.2) è stato ritenuto infondato in relazione alla quantità e alle modalità del commercio. I motivi di Rimonti sono stati respinti perché consistono in una diversa lettura del complesso probatorio e perché la qualificazione dell'attività come esercizio abusivo della professione è stata congruamente motivata. Quanto a Verzelli, pur essendo infondato il principio invocato circa la retroattività della norma più favorevole (lex mitior) in presenza di intervenuta dichiarazione d'incostituzionalità, la Corte ha però annullato senza rinvio la sentenza nei suoi confronti per intervenuta estinzione del reato per prescrizione (scaduta il 24/06/2023), con conseguente proscioglimento per tale motivo. Per Bello e Rimonti è stata dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi; sono stati condannati alle spese processuali e all'ammenda a favore della Cassa delle Ammende, determinata in Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art.606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Usato per contestare vizi motivazionali: la Corte ritiene che l'illogicità censurabile sia solo quella manifesta (ictu oculi) e che i ricorsi non abbiano dimostrato tale vizio rispetto alla motivazione dei giudici di merito.
art.606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Invocato per presunta violazione di legge nella ricostruzione della fattispecie; la Corte afferma che il ricorrente deve contestare la sussunzione del fatto nella fattispecie astratta e non può limitarsi a proporre una diversa valutazione delle prove.
art.581 c.p.p., comma 1, lett. d)
Richiesta di esposizione delle ragioni di fatto e di diritto nel ricorso: la Corte ha dichiarato generico e inammissibile il motivo che pedissequamente riproduce le deduzioni già respinte in appello senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
Invocato da Bello come causa di particolare tenuità; la Corte ha ritenuto che la valutazione della non punibilità per tenuità spetti al giudice di merito e che nel caso concreto la gravità (quantità, escamotage e diffusione del commercio) esclude la minore rilevanza.
Richiamato nella controversia su esercizio abusivo della professione: la Corte ha confermato che atti di diagnosi/curativi compiuti anche da un 'naturopata' possono integrare l'esercizio abusivo se hanno le caratteristiche della professione medica.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ribadito che la valutazione e il bilanciamento degli elementi ai fini del trattamento sanzionatorio spettano ai giudici del merito, sindacabili in Cassazione solo se la motivazione risultasse manifestamente illogica.
Richiesto da Rimonti per chiedere applicazione di circostanze attenuanti specifiche; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente valutato l'abitualità e la gravità della condotta, escludendo la misura favorevole invocata.
Invocato nella discussione sulla lex mitior; la Corte ha seguito l'orientamento secondo cui la norma più favorevole può operare retroattivamente solo se validamente emanata e non contraria alla Costituzione; non è ammesso estendere benefici ex tunc se la norma sopravvenuta è costituzionalmente illegittima.
art.136 Cost. e art.25, comma 2 Cost.
Richiamati nella discussione sulla retroattività della lex mitior: la Corte distingue fra norme valide (che applicano la lex mitior) e norme sopravvenute poi dichiarate incostituzionali (che non possono produrre effetti ex tunc favorevoli in modo automatico).
Norma richiamata per l'ammenda da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto l'ammenda di Euro 3.000,00 a carico dei ricorrenti le cui impugnazioni sono state dichiarate inammissibili.
art.9 comma 7 L. 14 dicembre 2000, n.376
Richiamata nel quadro normativo del reato contestato a Verzelli (vendita di prodotti dopanti): la successiva modifica legislativa che ha introdotto il dolo specifico è stata valutata dalla Corte alla luce del principio di retroattività della lex mitior e della giurisprudenza consolidata.
Massime di principio
- La Cassazione non riconsidera la valutazione delle prove di fatto se non è dimostrata una illogicità manifesta della motivazione dei giudici di merito; critiche che si limitano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili o destinate al rigetto.
- Un motivo di ricorso che riproduce le medesime censure già affrontate e risolte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione, è spesso dichiarato generico e inammissibile ai sensi dell'art.581 c.p.p.
- La qualificazione dell'attività come esercizio abusivo della professione richiede valutazione concreta degli atti compiuti: anche soggetti con titoli alternativi (es. naturopati) possono rispondere se svolgono atti diagnostici o terapeutici assimilabili alla professione medica.
- La valutazione della sussistenza di attenuanti di particolare tenuità (art.648, comma 2) e il bilanciamento dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. spettano al giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di motivazione manifestamente contraddittoria o illogica.
- La lex mitior si applica retroattivamente solo se la norma sopravvenuta è validamente emanata e costituzionalmente legittima; una norma poi dichiarata incostituzionale non produce automaticamente effetti favorevoli ex tunc a vantaggio dell'imputato.
- L'estinzione del reato per prescrizione può operare anche se il ricorso principale è respinto; la prescrizione è valutata con riguardo ai termini e alle eventuali sospensioni intervenute nel procedimento.
- Le spese e le ammende a carico dei ricorrenti sono disposte quando i ricorsi sono dichiarati inammissibili o rigettati, specie se considerati ripetitivi o manifestamente infondati.
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