Cassazione Penale, Ordinanza n. 32624/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, contro una sentenza della Corte d'appello di Roma. I primi tre motivi sono stati ritenuti generici e privi della specificità richiesta dagli artt. 581, lett. d), e 591, lett. c), c.p.p., poiché sostanzialmente riproducevano le doglianze già sottoposte alla Corte d'appello senza formulare una critica argomentata alla decisione impugnata. Inoltre, tali motivi sono stati ritenuti non consentiti nella parte in cui sollecitavano una rivalutazione di circostanze di merito, riguardanti il ruolo dell'imputato e la configurabilità di un falso impossibile, a fronte di valutazioni dei giudici di merito non manifestamente illogiche né contraddittorie. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la prescrizione decennale del reato contestato non era maturata prima della sentenza d'appello e, comunque, non era rilevabile in Cassazione a causa dell'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato la genericità e l'aspecificità dei primi tre motivi, nonché il loro contenuto non consentito perché diretto a ottenere una nuova valutazione del merito. Ha inoltre escluso la rilevabilità della prescrizione dedotta con il quarto motivo, poiché non maturata anteriormente alla sentenza d'appello e comunque non esaminabile in sede di legittimità a fronte dell'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiede che i motivi di impugnazione siano specifici; la mera riproposizione delle doglianze già formulate nei precedenti gradi non assolve la funzione di critica argomentata alla decisione impugnata.
L'inosservanza dei requisiti di specificità dei motivi determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Il testo richiama una prescrizione decennale del reato contestato, senza indicare espressamente l'articolo applicato né svilupparne ulteriormente il contenuto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a riprodurre le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza sviluppare una critica argomentata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione delle circostanze di fatto o del ruolo dell'imputato quando le valutazioni dei giudici di merito non siano manifestamente illogiche o contraddittorie.
- La prescrizione non può essere rilevata in sede di legittimità quando il ricorso è inammissibile; inoltre, se il termine prescrizionale non era maturato prima della sentenza d'appello, la relativa causa estintiva non può fondare l'annullamento della decisione.
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