Cassazione Penale, Ordinanza n. 34584/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che l'unico motivo fosse generico e non confrontasse adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata sul trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per una ipotesi di furto in abitazione commesso in concorso e in continuazione. Con l'unico motivo deduce violazione degli artt. 81 e 133 c.p. limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, contestando in sostanza l'entità dell'aumento per continuazione applicato dopo il riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte osserva che la pena era stata determinata partendo dal minimo edittale, ulteriormente ridotto per le attenuanti generiche, con aumento per continuazione ritenuto contenuto e congruo; il ricorrente non aveva però spiegato perché tale aumento dovesse considerarsi eccessivo o illogico.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al reato continuato e all'aumento di pena per la continuazione, ritenuto congruo e contenuto dalla sentenza impugnata.
Indicativo del concorso di persone nel reato contestato in fatto.
Fattispecie incriminatrice del furto in abitazione contestato all'imputato.
Richiamato dal ricorrente per contestare la determinazione della pena, ma senza specifica dimostrazione di un vizio nella valutazione del giudice di merito.
Applicato per la condanna del ricorrente, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di trattamento sanzionatorio, la censura sulla misura dell'aumento per continuazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito: non è sufficiente una generica affermazione di eccessività.
- Quando la pena è determinata partendo dal minimo edittale, con riconoscimento delle attenuanti generiche e aumento per continuazione motivato come contenuto e congruo, il ricorso è inammissibile se non indica specifiche ragioni di illogicità o sproporzione.
- La doglianza ex art. 133 c.p. è inammissibile se non evidenzia quali concreti elementi di commisurazione della pena siano stati trascurati o mal valutati dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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