Cassazione Penale, Ordinanza n. 33464/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondati tutti i motivi e, conseguentemente, inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 1.800,00 oltre accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva rideterminato in senso più favorevole la pena, confermando la condanna per i reati di molestie o disturbo alle persone e minaccia aggravata, previsti dagli artt. 660 e 612, comma 2, c.p. Il primo motivo denunciava la violazione dell'art. 546, commi 1, lettera b), e 3, c.p.p., nonché carenza e illogicità della motivazione, sostenendo che l'erronea indicazione del nome della parte civile nella sentenza di primo grado imponesse l'assoluzione o determinasse una nullità. La Corte ha rilevato che l'indicazione di un nome diverso era un mero errore materiale, perché il contesto della sentenza consentiva di identificare senza dubbi la parte civile e il dispositivo non doveva necessariamente riportarne il nome. Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 175 c.p.p. e 24, commi 4 e 5, del d.l. n. 137 del 2020, nonché vizio di motivazione, in relazione alla mancata ammissione dei testi della difesa e al mancato riconoscimento della restituzione nel termine. La lista testimoniale relativa al procedimento era stata depositata tardivamente, mentre nel termine era stata erroneamente depositata una lista concernente altro procedimento; tale errore, unitamente alla dedotta difficoltà di utilizzo dei depositi telematici, non integrava caso fortuito né evento non evitabile con la normale diligenza. Il terzo motivo denunciava la violazione dell'art. 234 c.p.p. e vizio di motivazione riguardo alla valutazione delle fotografie acquisite; il quarto deduceva violazione dell'art. 192 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto che tali censure mirassero a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, senza specifica allegazione di travisamento della prova, e che la motivazione di merito fosse congrua e logica, avendo valorizzato la deposizione della persona offesa, le dichiarazioni degli altri testi, anche di polizia giudiziaria, e le fotografie quali elementi di riscontro. La memoria difensiva depositata oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 611, comma 1, c.p.p. non è stata presa in considerazione.
Norme richiamate
La condanna per il reato di molestie o disturbo alle persone è stata confermata nei precedenti gradi, senza ulteriore esame nel merito da parte della Corte di cassazione.
La condanna per minaccia aggravata è stata confermata nei precedenti gradi, senza ulteriore esame nel merito da parte della Corte di cassazione.
art. 546, commi 1, lettera b), e 3, c.p.p.
L'erronea indicazione del nome della parte civile, quando costituisca mero errore materiale e non impedisca l'identificazione della parte, non determina la nullità della sentenza.
La restituzione nel termine presuppone, per quanto rileva nella decisione, un'inosservanza non imputabile e dovuta a caso fortuito o forza maggiore; l'erroneo deposito di una lista testi relativa ad altro procedimento non integra tale presupposto.
art. 24, commi 4 e 5, d.l. n. 137 del 2020
La disciplina richiamata non consente la restituzione nel termine quando il tardivo deposito della lista testimoniale dipende da errore imputabile al difensore.
Le fotografie acquisite agli atti costituiscono prova documentale e possono essere utilizzate come elementi di riscontro.
La censura sulla valutazione degli elementi probatori è infondata quando la motivazione di merito espone in modo congruo e logico gli elementi convergenti posti a fondamento della decisione.
Le memorie devono essere depositate entro il termine di quindici giorni, computato a giorni interi e liberi, prima dell'udienza; una memoria tardiva non deve essere presa in considerazione.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'erronea indicazione del nome della parte civile nella motivazione della sentenza non determina nullità quando si tratti di un mero errore materiale e il complessivo contenuto della decisione consenta di identificare con certezza la parte effettivamente costituita e danneggiata.
- La restituzione nel termine per il deposito della lista testimoniale richiede che la decadenza sia dipesa da caso fortuito o da un evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile alla parte; l'invio per errore di una lista relativa ad altro procedimento e la difficoltà di utilizzare il deposito telematico non soddisfano tali requisiti.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, senza denunciare uno specifico travisamento della prova, solleciti una nuova valutazione del compendio probatorio già esaminato dal giudice di merito con motivazione congrua e logicamente coerente.
- Le fotografie acquisite agli atti hanno natura di prova documentale e possono concorrere, quali elementi di riscontro, alla conferma delle dichiarazioni della persona offesa e degli altri testimoni.
- La memoria difensiva depositata oltre il termine di quindici giorni liberi previsto per il procedimento in camera di consiglio non deve essere presa in considerazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia riconducibile a profili di colpa del ricorrente, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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