Cassazione Penale, Ordinanza n. 30979/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
La Corte di appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato l'indulto concesso a un soggetto in relazione a una pena di anni tre di reclusione e 600 euro di multa, irrogata con sentenza del Tribunale di Modena del 28 maggio 2004, divenuta definitiva il 9 novembre 2007. La difesa ha proposto ricorso deducendo un unico motivo, anche con memoria, denunciando errata applicazione della legge penale e intervenuta prescrizione della pena. In sintesi, si è sostenuto che la pena oggetto della revoca fosse già estinta per prescrizione ai sensi dell'art. 172 c.p., perché la sentenza era divenuta definitiva nel 2007 e sarebbero quindi decorsi dieci anni dall'irrevocabilità della condanna.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui, quando l'esecuzione della pena è subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce il presupposto per la revoca del beneficio. Nel caso concreto, tale dies a quo è stato individuato nell'irrevocabilità della condanna resa dalla Corte di appello di Trieste il 6 maggio 2015, divenuta definitiva il 5 febbraio 2016, e non nella precedente sentenza del 2007. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La difesa lo invoca per sostenere la prescrizione della pena; la Corte chiarisce che, nel caso di revoca dell'indulto, il termine non decorre dalla sentenza originaria richiamata dalla difesa, ma dall'irrevocabilità della condanna che costituisce presupposto della revoca del beneficio.
Norma non espressamente citata nel testo, ma il tema riguarda la revoca del beneficio in sede esecutiva; dal testo emerge solo la revoca dell'indulto da parte del giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- Quando l'esecuzione della pena dipende dalla revoca di un beneficio come l'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dall'irrevocabilità della sentenza di condanna che sorregge la revoca, e non da una precedente decisione richiamata dalla difesa.
- La doglianza che assuma la maturazione della prescrizione della pena deve confrontarsi con il titolo esecutivo effettivamente posto a base della revoca del beneficio; se si fonda su un presupposto temporale errato, il motivo è manifestamente infondato.
- Nel giudizio di legittimità, la prospettazione di un diverso dies a quo della prescrizione, contrastante con la giurisprudenza consolidata, può determinare la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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