Cassazione Penale, Sentenza n. 38982/2025 del 03/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, sostenendo che la competenza dovesse spettare all'Autorità Giudiziaria di Napoli e che la competenza romana non potesse fondarsi sul criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 3, c.p.p. (il capo di accusa indicava la consumazione "in Roma e altrove"). In via subordinata la difesa aveva chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p. Il Tribunale, pur avendo ritenuto non accoglibile l'eccezione difensiva e confermando la competenza di Roma, ha disposto il rinvio pregiudiziale. Il Procuratore Generale aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità del rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la rimessione pregiudiziale disposta dal Tribunale di Roma. Ha ritenuto che il Tribunale non abbia rispettato i requisiti formali sostanziali richiesti dall'art. 24-bis c.p.p. e dalla giurisprudenza di legittimità: mancata analisi compiuta delle deduzioni delle parti, assenza di tentativo di composizione della controversia e di illustrazione del percorso interpretativo concretamente seguito, nonché rimessione con carattere meramente esplorativo e senza descrizione della fattispecie concreta e delle ragioni che giustificassero l'impossibilità di decidere con gli ordinari strumenti processuali. Di conseguenza la rimessione è stata dichiarata inammissibile e la questione torna al giudice di merito secondo le norme processuali ordinarie.
Norme richiamate
art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis), L. n. 633/1941
Norma sanzionatoria invocata nel capo d'imputazione (illecita comunicazione mediante internet di eventi sportivi protetti). È il fatto-reato contestato ma non è stata oggetto di interpretazione decisiva nella pronuncia sulla rimessione.
art. 9, comma 3, cod. proc. pen.
Criterio suppletivo di competenza territoriale: il Tribunale di Roma aveva ritenuto radicata la propria competenza in virtù della formulazione del capo d'imputazione ("in Roma e altrove"). La Corte ha richiamato che tale valutazione richiede adeguata motivazione e non può giustificare da sola un rinvio esplorativo.
Istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per questioni di competenza territoriale: la sua applicazione è ammessa solo se il giudice ha analizzato le deduzioni delle parti, ha tentato di comporle e ha illustrato il percorso interpretativo seguito; è inammissibile la rimessione meramente esplorativa.
Massime di principio
- Il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis c.p.p. è ammissibile solo se il giudice ha previamente esaminato compiutamente le argomentazioni delle parti, ha tentato di risolvere la controversia con gli ordinari strumenti processuali e motiva chiaramente perché non può decidere: mancanza di tali passaggi rende il rinvio inammissibile.
- Non è consentito al giudice di devolvere alla Corte di cassazione una questione con carattere meramente esplorativo o quando manchi una descrizione fattuale e una spiegazione delle ragioni che impediscono la decisione autonoma.
- Quando il capo d'imputazione usa formule ampie (es. "in Roma e altrove"), il giudice deve svolgere almeno una minima istruttoria o spiegare perché elementi oggettivi mancano, prima di ritenere radicata la competenza o di rimandare la questione; l'uso automatico del criterio suppletivo richiede motivazione.
- La difesa che eccepisce incompetenza territoriale dovrebbe indicare chiaramente gli elementi di fatto e di diritto che sostengono la competenza di altro giudice, perché la mancanza di elementi concreti aumenta il rischio che il rinvio venga considerato esplorativo e quindi inammissibile.
- In pratica, nelle controversie sulla competenza territoriale i giudici di merito devono documentare il percorso logico-decisorio: illustrare le deduzioni accolte o respinte, le prove o la loro assenza, e le ragioni per cui la questione deve essere rimessa o può essere decisa in sede locale.
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