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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 677/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha confermato la condanna per il reato previsto dagli artt. 81, cpv., 544-ter, commi primo e terzo, cod. pen., per avere detenuto oltre cento cani in condizioni tali da cagionare lesioni ad alcuni e la morte di tre. I motivi dedotti sono: (1) violazione dell'art. 175 c.p.p. e degli artt. 484 e 491 c.p.p. per presunta irregolarità nella costituzione della parte civile (notifica del decreto di citazione non ricevuta dall'ENPA e costituzione depositata da difensore senza procura speciale); (2) errata qualificazione del fatto e mancato accertamento della mancanza del dolo, con richiesta di riqualificazione in contravvenzione ai sensi dell'art. 727 c.p.; (3) violazione dell'art. 133 c.p. per mancata applicazione di una pena pecuniaria e contestata dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la questione fosse stata correttamente valutata dai giudici di merito: non si trattava di una semplice rimessione in termini ma di rimedio alla nullità per mancata notifica del decreto di citazione, e la costituzione di parte civile in udienza è stata ritenuta valida; la ricorrente ha introdotto censure nuove o già decise in sede d'appello, quindi inammissibili. Sul secondo motivo la Corte ha escluso la rilevabilità in sede di legittimità di una nuova valutazione dei fatti e delle prove relativa all'elemento soggettivo (dolo vs colpa), richiamando il divieto di riesame del merito probatorio in Cassazione. Il terzo motivo è stato giudicato generico e infondato: la dosimetria della pena è stata ritenuta congrua alla luce della gravità e del numero degli animali, e la personalità dell'imputata è elemento legittimo di valutazione. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità del ricorso; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    La norma può operare anche a favore della persona offesa non ancora formalmente "parte" nel processo: la persona offesa può essere restituita nel termine per costituirsi parte civile; tuttavia nel caso di specie la questione riguardava rimedi alla nullità della citazione e non una semplice rimessione in termini

  • artt. 81, cpv.; 544-ter, commi primo e terzo, cod. pen.

    La fattispecie di reato concernente i maltrattamenti e conseguenze gravi sugli animali è stata ritenuta sussistente in base alla valutazione del materiale probatorio e alle condizioni in cui erano tenuti gli animali

  • art. 727, comma secondo, cod. pen.

    La Corte ha escluso che la situazione potesse essere ricondotta alla sola contravvenzione prevista dall'art. 727, ritenendo invece configurabile il reato più grave; la riqualificazione proposta dalla difesa costituiva riesame del merito non consentito in Cassazione

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Rilevata la nullità per mancanza di notificazione alla persona offesa, il giudice può rimediare rinnovando l'atto o citando l'offeso a udienza successiva per consentire la costituzione di parte civile

  • art. 133 cod. pen.

    I criteri di commisurazione della pena devono essere valutati nel loro complesso; la personalità dell'imputato è elemento legittimo e rilevante nella dosimetria

  • art. 132 cod. pen.

    Conferma che la pena deve essere commisurata secondo criteri plurimi e sintetici che il giudice deve valutare insieme

  • art. 162-bis cod. pen.

    Citato dalla difesa come possibile strumento processuale connesso a questioni di contestazione sulla qualificazione, ma la Corte non ha ritenuto applicabile la richiesta di riesame della fattispecie su tale base

  • art. 220, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che, sebbene la perizia possa essere esclusa, ciò non preclude la valutazione della personalità dell'imputato tramite altri elementi di prova

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con possibile fissazione di una somma a favore della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per un nuovo esame del merito probatorio: le contestazioni basate su diversa valutazione delle prove o su deduzioni fattuali devono essere svolte in appello, non in sede di legittimità
  • La persona offesa può, in determinate condizioni, essere "restituita nel termine" per costituirsi parte civile ai sensi dell'art. 175 c.p.p.; tuttavia, quando sussista una nullità della notifica del decreto di citazione, il giudice può rimediare rinnovando l'atto o citando l'offeso a udienza successiva
  • Le questioni procedurali sollevate per la prima volta in sede di legittimità o quelle che in realtà ripropongono censure già decise sono spesso dichiarate inammissibili
  • La qualificazione giuridica della condotta (dolo vs colpa) richiede, per essere sindacabile in Cassazione, l'indicazione di un errore di diritto o un travisamento specifico e dimostrabile del materiale probatorio, non una semplice diversa valutazione
  • Nella commisurazione della pena il giudice può tener conto della personalità dell'imputato insieme agli altri indici previsti dagli artt. 132 e 133 c.p.; contestazioni generiche sulla dosimetria difficilmente prevalgono in sede di legittimità
  • Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanne alle spese, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese della parte civile

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