Cassazione Penale, Ordinanza n. 01881/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già pronunciata in appello per favoreggiamento personale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva condannato per il reato di favoreggiamento personale. L'unico motivo dedotto riguardava la competenza territoriale: il ricorrente sosteneva, in sostanza, che il giudice territorialmente competente non fosse quello che aveva celebrato il processo. La Corte di cassazione rileva però che la censura è manifestamente infondata e comunque riproduttiva di doglianze già esaminate e adeguatamente respinte dal giudice di merito; inoltre osserva che il processo era stato celebrato con rito abbreviato, con conseguente applicazione dell'art. 438, comma 6-bis, c.p.p., che esclude la possibilità di far valere in cassazione tale tipo di doglianza nei termini prospettati.
Norme richiamate
indica il reato oggetto della condanna impugnata, cioè il favoreggiamento personale.
nel rito abbreviato limita la proponibilità in cassazione di censure relative alla competenza territoriale nei termini dedotti dal ricorrente, rendendo infondata la doglianza.
Massime di principio
- Nel processo celebrato con rito abbreviato, la deduzione in cassazione di censure sulla competenza territoriale è preclusa o comunque non può essere utilmente proposta nei termini ordinari previsti per altri riti, quando si invochi una questione già scrutinata dal giudice di merito.
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre doglianze già affrontate e confutate in modo adeguato dalla sentenza impugnata, senza introdurre argomenti nuovi o specifiche criticità della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione di merito impugnata resta ferma e l'esito sostanziale per l'imputato non muta.
Come è indicizzato
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