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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21966/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Palermo aveva condannato l'imputato alla pena di euro 100 di ammenda per il reato di rifiuto di generalità. L'imputato ha proposto appello; la Corte di appello, rilevata l'inappellabilità della sentenza, ha riqualificato l'atto come ricorso per cassazione. Con il primo motivo si è dedotta la violazione dell'art. 651 c.p., sostenendo che la condotta non integrasse il reato sotto il profilo dell'elemento materiale. Con il secondo motivo si è contestato l'elemento soggettivo, affermando che la condotta non fosse indicativa della consapevolezza dell'antidoverosità. Con il terzo motivo si è lamentata la carenza di offensività del fatto. Con il quarto motivo si è denunciata la contraddittorietà della motivazione per mancato approfondimento dell'elemento oggettivo e per mancato esame dell'istanza di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. ovvero della concessione dei benefici di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti integralmente di merito, perché miravano a una rivalutazione del fatto e delle prove preclusa in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato respinto perché, in tema di rifiuto di generalità, il bene giuridico protetto è il potere-dovere di vigilanza dell'amministrazione e il reato si perfeziona con il mero diniego di fornire le indicazioni richieste, senza necessità che il soggetto sia sospettato di altro reato o illecito e senza che rilevi un successivo mutamento di condotta; la tipicità della condotta esaurisce anche il profilo dell'offensività. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non era stata dedotta davanti al giudice di merito, sia perché la doglianza sui benefici di legge risultava implicitamente assorbita e comunque non integrava un vizio di motivazione deducibile nei termini prospettati. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 651 c.p.

    La contravvenzione di rifiuto di generalità si perfeziona con il semplice diniego di fornire le richieste indicazioni sulla propria identità personale; non è necessario che il richiedente stia perseguendo un reato o un illecito amministrativo e rileva il bene giuridico del potere-dovere di vigilanza dell'amministrazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione quando la questione richiede un apprezzamento di merito non svolto nel giudizio di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    L'omesso esame di un motivo di appello non determina vizio di motivazione quando il motivo debba ritenersi implicitamente assorbito e disatteso dalla struttura argomentativa della sentenza.

  • art. 609, comma 3, c.p.p.

    Preclude la deduzione in cassazione, per la prima volta, della questione relativa all'art. 131-bis c.p. se la norma era già in vigore al momento della decisione di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nel riferimento ai limiti del sindacato di legittimità, nel senso che la Corte non può procedere a una nuova valutazione delle prove e degli elementi di fatto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito; il controllo è limitato alla coerenza logica e giuridica della motivazione.
  • Il reato di rifiuto di generalità si consuma con il mero diniego di fornire le indicazioni richieste dall'operante, senza che assuma rilievo un successivo ripensamento o la circostanza che il richiedente stia accertando un illecito.
  • In tema di rifiuto di generalità, l'offensività è intrinseca alla condotta tipica, poiché la norma tutela il potere-dovere di vigilanza dell'amministrazione pubblica.
  • La particolare tenuità del fatto non può essere invocata per la prima volta in cassazione quando comporta valutazioni di fatto non compiute nei gradi di merito.
  • La mancata espressa confutazione di un motivo di appello non integra vizio di motivazione se esso risulta logicamente assorbito dalla ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro la PAProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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