Cassazione Penale, Ordinanza n. 26963/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La doglianza sulla pena è stata ritenuta infondata perché la sentenza di merito conteneva una motivazione sufficiente e la quantificazione del trattamento sanzionatorio rientrava nella discrezionalità del giudice di appello.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte d'appello di Catanzaro, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Crotone nei confronti di due imputati per fatti commessi l'11 giugno 2020, relativi a violazione della normativa sulle armi, ricettazione, detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e detenzione di cartucce. Avverso la sentenza di rinvio è stato proposto ricorso unitario per cassazione dal difensore degli imputati, deducendo un unico motivo: la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura, osservando che la scelta della pena entro la forbice edittale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile quando la pena sia collocata in misura media o, a maggior ragione, prossima al minimo, specie se il giudice richiami criteri di adeguatezza ed equità, implicanti i parametri dell'art. 133 c.p.; inoltre, nel caso concreto, la motivazione sulla pena risultava comunque adeguatamente indicata nella sentenza impugnata.
Norme richiamate
I criteri di adeguatezza ed equità richiamati dal giudice di merito implicano la considerazione degli elementi di commisurazione della pena previsti dalla norma.
Non citato espressamente nel testo; la declaratoria di inammissibilità comporta le conseguenze economiche in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è, di regola, insindacabile in cassazione.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice richiami criteri generali di adeguatezza, equità o simili, poiché in essi possono ritenersi implicitamente considerati i parametri di cui all'art. 133 c.p.
- La censura per difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio non è fondata se dalla sentenza impugnata risultano comunque indicate le ragioni della quantificazione della pena e questa si colloca in misura non eccentricamente elevata rispetto alla forbice edittale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26705/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26706/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26707/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26708/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26717/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26718/2026 del 16/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →