Cassazione Civile, Ordinanza n. 14929/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La dirigente veterinaria, dipendente di un'azienda sanitaria locale, aveva agito per ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivatole dall'omessa assegnazione di incarichi di controllo presso un determinato macello avicolo, nonostante la sua disponibilità a svolgere tale attività. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda. La lavoratrice aveva proposto appello, ma la Corte d'Appello lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo che, con l'atto di gravame, fosse stata introdotta una domanda nuova: secondo il giudice territoriale, in primo grado si era discusso di illegittima esclusione dall'attività libero professionale intramuraria (A.L.P.I.), mentre in appello la ricorrente avrebbe sostenuto che si trattasse invece di attività aziendale di controllo, soggetta a regole diverse e non riconducibile all'A.L.P.I. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 414 c.p.c., sostenendo di non avere mutato la domanda né i fatti costitutivi, ma di avere semplicemente sviluppato, anche sulla base di norme regolamentari già richiamate in primo grado, le ragioni giuridiche a confutazione della difesa avversaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità dell'appello. Ha affermato che la questione relativa alla natura dell'attività e alle norme regolamentari applicabili era già emersa nel contraddittorio di primo grado attraverso le note autorizzate e che, comunque, non vi era stato alcun mutamento dei fatti principali posti a base della domanda, rimasti identici (mancata assegnazione di incarichi di controllo e danno economico conseguente). Pertanto la Corte d'Appello avrebbe dovuto esaminare il gravame nel merito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
il divieto di domande nuove in appello non opera quando la parte sviluppa in secondo grado argomentazioni giuridiche già emerse nel contraddittorio di primo grado e i fatti costitutivi della pretesa restano invariati
l'atto introduttivo del rito del lavoro deve contenere i fatti costitutivi della domanda, ma il successivo sviluppo difensivo non integra mutamento della causa petendi se non altera il nucleo fattuale dedotto
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
escluso il presupposto per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio
Massime di principio
- La mutatio libelli in appello non sussiste quando la parte, nel riproporre la domanda o nel difendersi dalle eccezioni avversarie, introduce solo ulteriori argomentazioni giuridiche o richiami normativi già riconducibili al tema dibattuto in primo grado.
- Ai fini dell'inammissibilità dell'appello per domanda nuova occorre verificare se siano mutati i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa; se il nucleo fattuale resta immutato, il giudice d'appello deve esaminare il merito dell'impugnazione.
- Nel processo del lavoro la domanda va individuata in base ai fatti allegati e al bene della vita richiesto; il successivo approfondimento della qualificazione giuridica dei fatti non costituisce di per sé domanda nuova.
- La mera precisazione della natura giuridica dell'attività contestata o il richiamo di norme regolamentari già pertinenti al thema decidendum non integra automaticamente una nuova causa petendi.
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