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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 225/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La banca impugnava l'ordinanza del Tribunale di Agrigento che, in opposizione al decreto del giudice delegato, aveva escluso il credito ipotecario della banca dallo stato passivo della procedura di prevenzione. La banca denunciava vizi di motivazione per omesso esame di documenti, contestava la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale circa la rilevanza temporale e soggettiva della buona fede e sosteneva violazione di legge perché il credito e le garanzie erano anteriori alla misura di prevenzione (atti con data certa 2005 e 2011), esisteva il diritto di prelazione e non emergeva che il finanziamento fosse stato strumentale all'attività illecita del prevenuto; inoltre la banca aveva provato la propria buona fede (mutuatario incensurato, distanza temporale tra erogazioni e misura).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di Agrigento per nuovo giudizio. La Corte ha censurato il Tribunale per aver confuso e sovrapposto il profilo della strumentalità del credito con quello della buona fede del creditore, per aver posto indebitamente l'onere di provare l'inesistenza della strumentalità sulla banca e per non aver motivato analiticamente l'accertamento della strumentalità muovendo dagli indicatori fattuali richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha valutato il significativo scarto temporale tra la concessione del mutuo (2009/2011) e l'emersione della pericolosità (provvedimenti di prevenzione a partire dal 2013/2015) e non ha spiegato in quale modo il credito avesse effettivamente finanziato l'attività illecita.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011 (Codice delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione)

    Quadro normativo di riferimento: disciplina l'ammissione dei crediti dei terzi nel passivo delle procedure di prevenzione; la confisca non pregiudica crediti anteriori al sequestro salvo che il credito risulti strumentale all'attività illecita e il creditore non dimostri la buona fede.

  • art. 52 d.lgs. 159/2011

    comma 1 lett. b) e comma 3

    Secondo la Corte l'art. 52 stabilisce che la strumentalità è una precondizione oggettiva: il credito va escluso solo se risulta accertata la strumentalità rispetto all'attività illecita. Solo dopo l'accertamento della strumentalità incombe sul creditore l'onere di provare l'ignoranza e la buona fede, tenendo conto degli elementi indicati dal comma 3 (condizioni delle parti, rapporti personali e patrimoniali, tipo di attività svolta, obblighi di diligenza, dimensioni dell'ente).

  • art. 59 comma 6 d.lgs. 159/2011

    Norma prevista per l'opposizione al decreto che esclude crediti dallo stato passivo; la banca ha esercitato il rimedio previsto da tale norma per impugnare l'esclusione del proprio credito.

  • art. 53 e artt. 57 e ss. d.lgs. 159/2011

    Richiamate come coordinate procedurali: disciplina i termini e le modalità per l'insinuazione dei crediti al passivo e le azioni dei terzi nella procedura di prevenzione.

  • legge n. 161/2017

    Modifica normativa rilevante applicata dalla Corte: ha inciso sul testo dell'art. 52 introducendo il requisito secondo cui la confisca non pregiudica i crediti anteriori salvo quando risulti accertata la strumentalità e il creditore non dimostri la buona fede.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i motivi di ricorso ai limiti necessari in sede di impugnazione; la banca ha proposto il ricorso nei limiti consentiti da tale disposizione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023 e Sez. Un. n. 29847 del 31/05/2018 e altre)

    La Corte ha fatto applicazione dei princìpi consolidati in tali decisioni: la strumentalità va provata analiticamente dal giudice con riferimento agli indicatori fattuali e alla vicenda negoziale; la buona fede interviene solo dopo l'accertamento della strumentalità e l'onere della prova è quindi ripartito in modo condizionato. Inoltre bisogna bilanciare i diritti dei terzi con l'interesse pubblico alla prevenzione patrimoniale.

Massime di principio

  • Distinguere sempre due profili separati: (1) la strumentalità oggettiva del credito rispetto all'attività illecita; (2) la buona fede soggettiva del creditore. Non vanno sovrapposti.
  • La strumentalità è una precondizione che il giudice deve accertare motivando analiticamente e indicando indicatori fattuali concreti (ruolo e condotte del proposto, collegamenti tra operazione negoziale e attività illecita, scarto temporale, cointeressenze).
  • Solo se risulta accertata la strumentalità incombe sul creditore l'onere di provare l'ignoranza e la buona fede; la valutazione della buona fede deve tener conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali, del tipo di attività svolta e degli obblighi di diligenza.
  • La distanza temporale tra la concessione del credito e l'emersione della pericolosità del destinatario è un elemento centrale: un finanziamento concesso prima che la pericolosità fosse percepibile rafforza la presunzione di liceità della destinazione, mentre un finanziamento erogato in costanza di manifesta pericolosità può legittimare una presunzione semplice di strumentalità.
  • La mera carenza formale di documentazione (es. mancata produzione di dichiarazioni dei redditi) non consente di presumere automaticamente la strumentalità se non è spiegato in che modo il credito ha concretamente alimentato l'attività illecita; viceversa la banca deve dimostrare adeguata diligenza precontrattuale se la strumentalità risulta probabile.
  • In casi analoghi, il giudice di merito deve fornire motivazione puntuale e, in mancanza, la decisione è annullabile con rinvio per nuovo giudizio.

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