Cassazione Penale, Ordinanza n. 16124/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio dinanzi al Tribunale era stata dichiarata l'estinzione, per remissione di querela, del delitto di lesioni personali dolose contestato a due imputati. Il Procuratore generale ha impugnato la decisione sostenendo che, nel caso concreto, il reato fosse procedibile d'ufficio per la presenza dell'aggravante di cui all'art. 585 c.p., relativa al fatto commesso da più persone riunite; da ciò faceva derivare l'erroneità della declaratoria di estinzione per remissione di querela. La Corte di cassazione, però, ha rilevato d'ufficio che l'impugnazione era stata proposta come ricorso per cassazione avverso una sentenza predibattimentale ex art. 554-ter c.p.p., mentre per tale tipo di decisione il rimedio previsto è l'appello ex art. 554-quater c.p.p., con un regime impugnatorio speciale e chiuso, incompatibile con il ricorso diretto in cassazione. In applicazione del potere di qualificazione officiosa dell'impugnazione, la Corte ha quindi convertito il ricorso in appello e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello competente.
La decisione
La Corte ha qualificato l'atto del Procuratore generale come appello, ritenendo inammissibile l'uso del ricorso diretto per cassazione contro una sentenza di non luogo a procedere emessa in sede predibattimentale. Conseguentemente ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per la trattazione del gravame secondo il rito previsto dall'art. 554-quater c.p.p. La questione sostanziale sulla procedibilità del reato e sull'efficacia della remissione di querela non è stata decisa nel merito.
Norme richiamate
disciplina l'udienza di comparizione predibattimentale nel procedimento a citazione diretta, nella quale può essere pronunciata una sentenza che definisce il processo in presenza di elementi di proscioglimento.
prevede un regime speciale e chiuso di impugnazione per le sentenze predibattimentali: mezzo di impugnazione è l'appello; sono indicati i soggetti legittimati e gli esiti tipizzati del giudizio di appello; contro la sentenza di non luogo a procedere in grado di appello è ammesso ricorso per cassazione solo per specifici motivi.
richiamato per individuare i casi in cui il procuratore generale è legittimato ad appellare.
richiamato per delimitare i casi in cui la persona offesa può proporre impugnazione avverso la sentenza predibattimentale.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
indicato dal ricorrente come vizio di violazione di legge, ma la Corte non entra nel merito del motivo per la diversa qualificazione dell'impugnazione.
art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p.
richiamato per delimitare i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello.
attribuisce alla Corte il potere officioso di qualificare l'impugnazione in base al suo effettivo contenuto e al mezzo corretto previsto dalla legge.
è interpretato restrittivamente: il ricorso per saltum è riferibile alla sentenza di primo grado che definisce il giudizio nel merito, non alle sentenze processuali di non luogo a procedere che precedono il dibattimento.
richiamato come parametro di confronto per evidenziare l'incompatibilità tra gli esiti tipizzati del giudizio di cassazione e quelli dell'appello predibattimentale.
richiamato dal ricorrente quale aggravante idonea, se presente, a rendere il reato procedibile d'ufficio.
Massime di principio
- La sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta è soggetta a un regime impugnatorio speciale e chiuso: il mezzo ordinario è l'appello, non il ricorso diretto per cassazione.
- Il ricorso per cassazione proposto contro una sentenza predibattimentale deve essere qualificato come appello quando la legge prevede espressamente tale mezzo di gravame, salvo il diverso caso della successiva impugnazione della sentenza di appello nei limiti previsti dalla legge.
- Il potere della Corte di cassazione di qualificare d'ufficio l'impugnazione consente di ricondurre l'atto al mezzo corretto, evitando che l'erronea denominazione scelta dalla parte impedisca il controllo del giudice competente.
- Nel sistema delle sentenze predibattimentali, gli esiti del giudizio di appello sono tipizzati e non coincidono con quelli del giudizio di cassazione; ciò conferma la non esperibilità del ricorso diretto per cassazione contro la decisione originaria.
- Quando l'impugnazione è qualificata come appello, la Corte di cassazione deve disporre la trasmissione degli atti al giudice di secondo grado territorialmente competente, senza esaminare il merito del motivo dedotto contro la sentenza impugnata.
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